di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 18 novembre 2020
In futuro San Vittore potrà essere come Beveren, il carcere modello ad un'ora da Bruxelles dove sono presenti le stanze per "l'affettività". Il Consiglio regionale della Toscana ha depositato una proposta di legge, incardinata nei giorni scorsi al Senato, per dare finalmente riconoscimento normativo al tema del diritto all'affettività e della sessualità nelle carceri.
Il tema, va detto, è stato oggetto di numerosi disegni di legge elaborati da Camera e Senato nelle passate legislature, senza tuttavia trovare esito positivo. A parte il caso di Bevern, il carcere da 300 posti dove i detenuti, tutti con celle singole, possono ricevere i propri partner, il diritto all'affettività e alla sessualità dietro le sbarre è stato negli ultimi tempi disciplinato in un numero sempre crescente di Stati. Oltre al Belgio, con forme diverse, in Albania, Austria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svezia e Svizzera.
Si tratta di un "diritto soggettivo" secondo numerosi atti sovranazionali. In Italia la Corte costituzionale, nella sentenza 301 del 2012, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da un magistrato di sorveglianza di Firenze relativa all'articolo 18 della legge sull'Ordinamento penitenziario del 1975, aveva richiamato l'attenzione del legislatore al tema del riconoscimento normativo del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.
La possibilità per la persona sottoposta a restrizione della libertà personale di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale, oltre che essere "esigenza reale e fortemente avvertita" corrisponde per la Consulta ad un diritto soggettivo da riconoscersi ad ogni detenuto.
Secondo il testo presentato dal Consiglio regionale della Toscana, dovrebbero essere previsti dei luoghi adatti alla relazione personale e familiare e non solo all'incontro fisico. Senza tempi stringenti. Un tempo troppo breve, infatti, rischierebbe di far tramutare la visita in esperienza umiliante e artificiale. Per tale ragione si è inteso prevedere che la visita possa svolgersi all'interno di un lasso di tempo sufficientemente ampio. L'assenza dei controlli visivi e auditivi garantirebbe, poi, la riservatezza dell'incontro
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 18 novembre 2020
Carcere, il diritto negato alla speranza. Dalla mezzanotte del 10 novembre Rita Bernardini, esponente del Partito Radicale e di "Nessuno tocchi Caino", con altri militanti radicali è in sciopero della fame; chiede che Governo e Parlamento "affrontino quanto di drammatico sta avvenendo nelle carceri". Li accusa di irresponsabile comportamento "di fronte all'espandersi della pandemia negli istituti penitenziari. Amnistia, indulto, liberazione anticipata, modifiche sostanziali del decreto ristori che ristora ben poco detenuti e detenenti, ma qualcosa - subito - lo devono fare".
Secondo Bernardini per prima cosa occorre che la popolazione detenuta diminuisca sensibilmente: "In una settimana siamo passati da 395 detenuti contagiati a 537. Gli operatori in carcere positivi sono 737, di cui 669 agenti. Il virus è entrato perfino nel 41- bis (ma non era il luogo più sicuro?) del carcere di Opera. Scegliere, agire, combattere. Vivere, far vivere, con le armi della nonviolenza".
I radicali hanno, al loro fianco, l'Unione delle Camere Penali. L'Osservatorio delle UCP "rivolge al Parlamento l'invito a emanare l'amnistia e l'indulto". Le ragioni di tale appello si giustificano nei dati allarmanti sulla diffusione del virus nelle carceri: "Una crescita esponenziale non può attendere oltre una immediata soluzione".
Secondo uno studio del Consiglio d'Europa sugli effetti a medio termine della pandemia sulla popolazione carceraria, l'Italia è tra i Paesi europei che hanno segnalato il più alto numero di persone contagiate dal Covid-19 tra le mura delle prigioni.
Da parte del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede non giungono, al momento, reazioni di fronte alle innumerevoli "ordinarie" emergenze segnalate. Del "fare" del ministro non si ha notizia; non si sa cosa faccia, cosa intenda fare. "Se si vuole, si può; se si può, si deve", dice un antico motto di persone animate da buona volontà.
È il motto che potrebbe fare da epigrafe a una interessantissima pubblicazione che raccoglie una serie di contributi di giuristi e studiosi del diritto: Emilio Dolcini, professore emerito di Diritto Penale; Elvio Fassone, già magistrato, e autore di un bellissimo "Fine pena: ora", pubblicato da Sellerio; Davide Galliani, professore di Diritto Pubblico; Paulo Pinto de Albuquerque, giudice presso la Corte dei diritti umani; Andrea Pugiotto, ordinario di Diritto Costituzionale; Mauro Palma, Garante Nazionale dei diritti dei detenuti.
Titolo del volume: "Il diritto alla speranza, l'ergastolo nel diritto penale costituzionale" (Giappichelli editore pagg. 495, 48 euro). È un testo "robusto"; chiede attenzione, merita attenzione. Consigliabile lettura a tutti gli operatori del diritto, e in particolare agli "allievi" di quella scuola di pensiero (in magistratura e nel giornalismo), per i quali il diritto è tale solo se c'è una pena da infliggere.
Hanno certamente dottissima erudizione forense, ma poca o nessuna esperienza di quella che Alessandro Manzoni definiva "pratica del cuore umano". Un libro che parte da un semplicissimo assunto: "Se il fine della pena è la risocializzazione del reo - cosa espressamente sancita dalla Costituzione - la reclusione in carcere non può essere senza fine: ecco perché, da sempre, l'ergastolo è, e resta, un nodo giuridico da dibattere e da sciogliere". Questo libro lo fa, in modo netto e preciso; definitivo.
"L'esercizio di giustizia - osserva Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale - deve offrire un elemento di speranza se non vuole guardare soltanto a ciò che è stato poiché la ricomposizione che il diritto penale deve attuare... segue necessariamente due direttrici, una rivolta al passato, l'altra al futuro". Il primo dei due contributi del professor Puggiotto si apre con una citazione di Albert Camus: "Nella nostra civilissima società la gravità di un male è rivelata dalla reticenza con cui se ne parla e quanto più lo si presenta come una dolorosa necessità tanto più si tende a non parlarne, perché il fatto è sconveniente".
Epigrafe quanto mai calzante, che ben descrive una situazione dell'oggi, ma che è anche "vizio" antico, e non solo dell'attuale classe politica, ma anche di quelle che l'hanno preceduta. È evidente che discutendo dell'ergastolo, si mette in discussione l'intero impianto, efficacia e utilità del regime penitenziario, nel concreto e nel quotidiano, rilevando ch è in palese contrasto con il dettato costituzionale, e tutto questo nonostante ammirevoli sforzi dei singoli operatori della comunità penitenziaria. Una classe politica degna di questo nome, dotata di visione e capacità di governo, avrebbe già colto l'occasione e l'opportunità da tempo. Che non accada e non sia accaduto, la dice lunga.
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2020
Discussione orale ipotesi residuale: solo se chiesta entro 15 giorni dalla data d'udienza. A circa dieci giorni dalle misure emergenziali del decreto Ristori, il Governo delibera un drastico giro di vite sul giudizio di appello, scegliendo di sacrificare la dialettica orale tra le parti, in favore del contraddittorio scritto, per diminuire le presenze nelle aule di giustizia.
L'articolo 23 del decreto Ristori bis (Dl 149/2020) prevede infatti che, sino al 31 gennaio 2021, la Corte di appello procederà in camera di consiglio alla trattazione delle impugnazioni proposte contro le sentenze di primo grado - a prescindere dal titolo di reato e dalla competenza per materia del giudice dell'impugnazione - senza la presenza del pubblico ministero e dei difensori.
Viene poi stabilito che il dispositivo della decisione verrà comunicato alle parti a mezzo Pec. La discussione orale si terrà solo se, entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza. una delle parti ne faccia richiesta a mezzo Pec inviata alla cancelleria della Corte di appello, oppure se l'imputato esprima la propria volontà di comparire - a mezzo del difensore, non munito di procura speciale - negli stessi modi e termini.
Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, in assenza di richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato, il pubblico ministero formulerà le conclusioni scritte, con atto trasmesso via Pec alla cancelleria che, immediatamente, le inoltrerà con lo stesso strumento ai difensori delle altre parti.
Questi avranno la facoltà, cinque giorni prima dell'udienza, di presentare le conclusioni con atto scritto, da inviarsi alla cancelleria sempre con lo stesso mezzo elettronico. Il rito scritto non si applica ai giudizi in cui l'udienza è fissata nei15 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (avvenuta il 9 novembre): per i procedimenti in cui l'udienza è fissata nei 15 giorni ancora seguenti la richiesta di trattazione orale deve invece essere formulata perentoriamente entro cinque giorni dalla vigenza del decreto Ristori bis.
Viene altresì anticipato che la Pec verrà sostituita da altri "sistemi informativi e autorizzati" che saranno resi disponibili e individuati da un futuro decreto ministeriale; è il preannuncio dell'estensione all'appello dei depositi disciplinati dal "processo penale telematico", al momento applicabile solo agli atti difensivi successivi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Le camere di consiglio dei giudici dedicate alla deliberazione saranno tenute da remoto: in tal caso, viene altresì stabilito che il dispositivo della decisione verrà comunicato alle parti a mezzo Pec. Ma la camera di consiglio telematica sarà preclusa nei casi in cui la discussione si sia svolta in presenza fisica delle parti e il dispositivo sarà letto in udienza.
Le disposizioni riguardanti l'appello ricalcano, in definitiva, quelle contenute nell'articolo 23 del decreto Ristori per il giudizio di Cassazione, con una fisiologica distinzione collegata alla diversità strutturale dei due giudizi, dato che - in caso di necessità di rinnovazione dibattimentale - la Corte di appello, diversamente dalla Cassazione, non rinvia al giudice di primo grado per la formazione della prova ma procede direttamente.
In tal caso, per garantire l'oralità del contraddittorio, è infatti previsto che il giudice d'appello non potrà applicare il nuovo rito scritto e la prova - testimoniale, ma anche di altra natura - andrà assunta sempre in aula in presenza fisica delle parti. L'impossibilità di procedere alla formazione orale della prova da remoto è infatti preclusa dall'articolo 23 del decreto Ristori, pienamente applicabile al giudizio di appello.
Non è chiarito invece se, alla discussione in udienza successiva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si applichino le disposizioni emergenziali: la lettura piana della norma sembra escluderlo, dato che, nello stabilire il divieto di procedere con rito scritto, non fa distinzione tra la fase dell'assunzione della prova e quella della successiva discussione finale.
di Massimiliano Nerozzi
Corriere della Sera, 18 novembre 2020
C'è il rischio di vedere "scarcerati pericolosi imputati", scrive il Procuratore di Torino Anna Maria Loreto in una lettera al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e all'antimafia. Motivo: il contagio da Covid di alcuni imputati, che fanno saltare i processi: "È un problema serissimo".
Eventuale effetto del contagio da Covid, durante i processi, compresi quelli alla criminalità organizzata: "Possibilità di scarcerazione di pericolosi imputati", per scadenza dei termini di custodia cautelare, riassume in una nota il Procuratore di Torino, Anna Maria Loreto.
"Un problema che esiste, ed è serissimo", sottolinea lei che, da anni, coordina anche la Direzione distrettuale antimafia (Dda). Per questo, spiega, ha scritto "una nota per informare il Procuratore nazionale antimafia, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), nonché il Procuratore generale di Torino" dei problemi emersi, "e che possono avere portata di carattere generale in ogni sede d'Italia". Ovvero: "Incidere negativamente sui termini di fase della custodia cautelare". Rischiando di rilasciare presunti boss, in attesa di giudizio. Dopodiché, è ovvio che bisogna pur sempre coniugare "le esigenze di prevenzione con quella della salute degli stessi imputati e degli operatori penitenziari".
Tutto inizia giovedì scorso, nell'aula bunker delle Vallette, davanti al tribunale di Asti - presidente il giudice Alberto Giannone - dove si sta svolgendo il processo "Carminius-fenice", sulle infiltrazioni della 'ndrangheta e sull'ipotesi di voto di scambio politico-mafioso. Dal carcere arriva la comunicazione che uno degli imputati è positivo al Covid, anche se asintomatico: ergo, legittimo impedimento chiesto dal difensore e processo rinviato di un mese, al 16 dicembre.
Va da sé, la sospensione dei termini - di prescrizione e di custodia cautelare - vale per quella persona, non per tutti gli altri coimputati. Un bel problema, per il quale Loreto si è rivolta alle altre istituzioni: "Perché se ne facciano interpreti ai vari livelli di decisione, anche con proposte che, se necessario, potranno essere anche di carattere normativo". Che potrebbe essere una strada - del resto durante il primo lockdown ci fu la sospensione dei termini - ma non di banale e semplice attuazione: si interviene pur sempre sulla libertà delle persone. Una soluzione l'offrirebbe già il codice, con l'eventuale stralcio della posizione, ma in processi con decine di imputati non è percorribile.
Il problema rischia però di ripresentarsi subito, con il processo "Barbarossa" (ad Asti, sempre su la 'ndrangheta), visto che pure qui un imputato, detenuto nella medesima ala delle Vallette, è risultato contagiato. Stesso rischio per l'udienza preliminare (il 30 novembre) di "Cerbero", la maxi inchiesta dei pm della Dda Monica Abbatecola e Paolo Toso, che vede quasi 80 imputati.
Riassume il Procuratore: "Quello che si rivela come un formidabile ostacolo alla celere trattazione e definizione di processi per gravi fatti di reato collegati all'azione della criminalità organizzata (e non solo) è la necessità di applicare rigorosi protocolli sanitari che sono diretta conseguenza delle linee nazionali in tema di prevenzione e precauzione sanitaria e ai quali non è consentito derogare, neppure da parte del vertice del Dap".
Però: "Il problema esiste, si pone ed è serissimo". Da affrontare, appunto: "Con adeguati strumenti, di carattere normativo, di vario possibile rango", per regolare gli effetti del Covid, e dei relativi rinvii. Motivo: "Non vanificare un lavoro giudiziario che, avendo come obiettivo la decisione finale del giudice, deve procedere, nonostante la gravissima situazione epidemiologica, in tempi ragionevoli", ma sempre "in condizioni di sicurezza sanitaria, per tutti i protagonisti".
Detto tutto ciò, rimangono le carenze strutturali e organizzative di ministero e amministrazioni. Per dire, un giorno, per mancanza di personale, il giudice Giannone e i colleghi avrebbero dovuto fare da centralisti, per consentire le comunicazioni tra difensori e detenuti. Un grande classico italiano.
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2020
Congelamento termini. Le conseguenze del rinvio per l'assenza di un testimone, consulente tecnico, perito o imputato di reato connesso. L'articolo 24 del Dl Ristori bis introduce una causa di sospensione del giudizio penale - la cui conseguenza più rilevante è il congelamento anche dei termini di prescrizione del reato e della custodia cautelare - in conseguenza dell'impossibilità di presenziare al processo, per ragioni sanitarie, di alcuni soggetti chiamati a rendere prove dichiarative.
La disposizione, efficace sino al 31 gennaio 2021, stabilisce che la sospensione opera quando l'udienza penale è rinviata per assenza di un testimone, consulente tecnico, perito o imputato di reato connesso - regolarmente citati per essere interrogati - dovuta alle restrizioni ai movimenti imposte agli stessi dall'obbligo di quarantena° dalla sottoposizione all'isolamento fiduciario, nei termini di cui alla normativa epidemiologica vigente.
Il legislatore non ha inserito la figura dell'imputato perché gli effetti sospensivi sulla prescrizione del reato e sui termini di custodia di ogni sua impossibilità a partecipare al giudizio sono già previsti dall'articolo 159 del Codice penale e dall'articolo 304 del Codice di procedura penale. La sospensione non si applica alle misure diverse dalla custodia cautelare e riguarda anche i termini dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, se rinviati per le stesse ragioni.
Il rinvio previsto dall'articolo 24 ha un limite temporale: l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione degli effetti delle misure restrittive sanitarie che riguardano l'interessato; se entro tale termine non sono cessate, per calcolare la durata della sospensione del corso della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 303 del Codice di procedura penale, il giudice deve avere riguardo al tempo effettivo della restrizione, aumentato di 60 giorni. Ai fini della durata massima dei termini della custodia cautelare, di cui all'articolo 304 comma VI del Codice procedura penale, non si tiene conto dei periodi di sospensione del giudizio.
La disposizione lascia spazio a perplessità. La prima è che non è chiarito quali siano le conseguenze sul decorso della prescrizione e dei termini della custodia cautelare quando all'udienza in cui sia stato citato il soggetto impedito a partecipare siano stati convocati anche altri testimoni, consulenti o periti regolarmente presentatisi e interrogati.
In tal caso, è irragionevole pensare che possa operare la sospensione: così facendo, si verificherebbe infatti una forma estremamente ingiusta e sproporzionata di penalizzazione dell'imputato, in conseguenza dell'effettiva celebrazione dell'udienza.
Dunque la sospensione sembra poter operare solo quando il programma dell'udienza sia l'escussione di un unico testimone, perito, consulente o imputato di reato connesso, e questo non partecipi per ragioni sanitarie. A ciò si aggiunga che, normalmente, quando un testimone non si presenta in un processo adducendo un legittimo impedimento, non opera la sospensione della prescrizione del reato e dei termini di custodia cautelare: non si vede perché detta regola non dovrebbe valere per gli impedimenti derivanti da una ragione sanitaria soggettiva.
Ma il tema forse più rilevante è che l'articolo 24 del decreto Ristori bis - soprattutto ai fini della prescrizione - introduce una norma penale di sfavore, dato che, nelle intenzioni del Legislatore, si applica anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore del decreto, perciò in violazione del divieto di irretroattività di cui agli articoli 25 della Costituzione e 7 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo.
Si tratta di un argomento caldo, dato che analoga previsione di sospensione della prescrizione - collegata alla sospensione dei processi nel periodo della prima ondata dell'epidemia - era contenuta nell'articolo 83 del Dl Cura Italia (decreto legge 18/2020), in relazione al quale diverse autorità giudiziarie hanno sollevato questioni di costituzionalità che verranno trattate dalla Consulta proprio oggi. Appare quindi evidente che la sentenza della Corte avrà una diretta ricaduta anche sulla sospensione della prescrizione introdotta dal decreto Ristori bis.
di Silvia Bombino
Vanity Fair, 18 novembre 2020
Sono passati quasi 30 anni dalla strage di via D'Amelio, e da una stagione difficile per il Paese. E adesso che l'Italia vive un'altra crisi, Fiammetta Borsellino ci dà una lezione sul coraggio, ovvero "la capacità di raccontarsi una storia diversa".
Nell'epoca in cui le regioni d'Italia virano sempre più al rosso, e i contagi totali hanno superato il milione di casi, Fiammetta Borsellino, fino a pochi giorni fa, usciva di casa ogni mattina con la mascherina per accompagnare Felicita, 10 anni, e Futura, 7, alla scuola steineriana che "anche in una realtà complessa come Palermo, esiste". Sembra quasi estate, anche se siamo a novembre, nel quartiere della Kalsa, a pochi metri dalla casa in cui nacque, il 19 gennaio 1940, suo padre Paolo. Nonostante la sua vita sia stata sconvolta il 19 luglio 1992 dalla strage di via DA' melio, non ha mai pensato di abbandonare questo posto. "Era una città che papà amava visceralmente. All'inizio non gli piaceva, ed era per questo che, diceva, poi se ne era innamorato così tanto".
Come passa le sue giornate?
"Ci sono le restrizioni per la pandemia, la sera non si esce. Fino al 16 novembre, la giornata era assorbita completamente dagli impegni delle bambine, tra scuola, attività sportive e musica. Adesso ci stiamo riorganizzando. Se sarà possibile, nel fine settimana con mio marito continueremo ad andare nella casa in mezzo al bosco a Cefalù, un'oasi di benessere".
Ha paura del virus?
"Seguo le regole e il buonsenso. Abbiamo avuto dei conoscenti malati, ma per fortuna nessun morto. La serenità di fondo che ho, mi deriva dal fatto di avere vissuto esperienze forti e dolorose. Ognuno di noi ha un rapporto personale con la morte".
Anche lei non riuscì a salutare suo padre, proprio come i parenti dei malati di Covid non riescono a salutarli se in ospedale non ce la fanno...
"Quel 19 luglio ero in vacanza in Indonesia con una famiglia di amici, e ho sempre pensato che se non fossi stata lì probabilmente sarei morta, perché sarei andata anche io a trovare la nonna in via D'Amelio, con papà, dopo il mare. Che era morto l'ho saputo invece da una telefonata. Per questo capisco bene chi vede andar via i genitori, e li perde senza poterli nemmeno abbracciare. In più, mio padre aveva 52 anni: non abbiamo avuto molto tempo insieme. Tra l'altro è una pena che provo ancora adesso, la sto vivendo con mia sorella Lucia, che vive a Roma. Ha una grave malattia, è immunodepressa e posso metterla in pericolo, non posso starle vicino. L'ho vista a settembre dopo molti mesi, oggi spostarsi è ancora più complicato".
Lei che rapporto ha con la morte?
"Sin da quando ero bambina è sempre stata una di famiglia. Vedere mio padre con la scorta, vedere morire i suoi amici, colleghi, giornalisti... ha fatto sì che per me fosse un pensiero sempre presente. Allo stesso tempo ho interiorizzato quello che diceva mio padre, ossia che bisogna comunque vivere. La paura è un fatto umano, ma bisogna farsi forza e andare avanti, perché la paura non diventi un ostacolo".
Non teme proprio nulla?
"Avendo vissuto un clima di perdita perenne, posso solo dire che mio padre è stato bravo a prendere le cose con ironia, a scherzarci su, a farci vivere una normalità nell'anormalità degli anni 70 e 80. Le paure di oggi sono più che altro delle preoccupazioni sul futuro dei figli".
Da qualche anno ha iniziato a girare le scuole e le università, per chiedere la verità sulla morte di suo padre. Non ha paura anche che, dopo di lei, nessuno ne parli più?
"Più che paura è sofferenza, il dolore che può provocarmi l'idea che tutto finisca nell'oblio, nel silenzio. Che questa possa diventare l'ennesima tragedia italiana che molto probabilmente rimarrà nel mistero. Mi riferisco ovviamente alla ricerca della verità, perché se parliamo della memoria, le vie e le piazze che vengono intitolate a mio padre, i ragazzi delle scuole, quella c'è ed è molto viva. Ma non basta. Occorre che accanto alla memoria ci sia la ricerca della giustizia, e la giustizia passa attraverso la verità. Se non c'è la verità è come fare morire due volte Paolo Borsellino, uno Stato che non riesce a far luce su queste ferite non ha futuro e non hanno futuro neanche i nostri figli. Non ha possibilità di progresso, che passa soprattutto sul far luce su fatti gravi che hanno segnato tutto il popolo italiano".
La sua vita, dopo quel 1992, ha avuto due fasi. Una prima parte di cui non si sa molto di lei, poi a 25 anni dalla strage è diventata più visibile, per chiedere, appunto, la verità.
"Ho fatto il mio dovere, quello che mio padre diceva sempre di fare. A 19 anni il mio dovere era studiare, perché attraverso la cultura si combatte la mafia. E creare le basi per crescere, essere uomini e donne maturi. Non mi sono bloccata a quell'evento, come i miei fratelli".
Sua sorella Lucia diede un esame universitario poche ore dopo la morte di suo padre...
"Era appunto il miglior modo di mettere in pratica gli insegnamenti di mio padre".
Dopo aver studiato, che cosa ha fatto?
"Dopo la laurea in Legge ho lavorato 17 anni al Comune di Palermo come funzionario dei servizi educativi. Con la nascita della mia prima figlia ho però scelto di cambiare vita e dedicarmi totalmente a lei. Adesso che invece le bambine sono più grandi ho di nuovo cambiato vita. E ora che sono più consapevole, dopo anni a seguire le udienze e studiare i processi, ho deciso di impegnarmi per chiedere che cosa davvero è successo. Non avrei potuto farlo a 19 anni".
Se avesse la certezza che le rispondessero la verità, quale domanda farebbe?
"Le sentenze ci dicono chi è stata la mano armata della strage, chi materialmente, appartenendo all'organizzazione criminale denominata mafia o Cosa Nostra, ha ucciso. Quello che oggi non si sa è la verità su quel fatto, quali sono state le menti che hanno voluto che ciò accadesse e che quindi hanno dato un contributo fondamentale all'attuazione della strage. Se quindi dovessi fare una domanda, questo presupporrebbe un contributo di onestà dalle istituzioni. Chiederei che queste fossero chiare e non reticenti, perché è stato penoso vedere in tribunale poliziotti e magistrati che difendevano la loro posizione senza dare alcun contributo alla ricostruzione dei fatti".
Ai processi molti ora dicono "non ricordo", "non c'ero", "sono passati 28 anni". C'è ancora chi sa?
"Sì, c'è assolutamente. Non sono tutti morti, e comunque le persone non agiscono da sole, gli alti vertici non potevano non sapere. Certo, più passa il tempo più la verità si allontana, ogni giorno che passa si sgretolano le prove".
Lei dopo i quattro processi sulla strage, ha denunciato il depistaggio in ogni sede. È cambiato qualcosa?
"Il "Borsellino quater" si è concluso nel 2017 con una sentenza che sanciva il depistaggio. Si è aperto un nuovo processo nei confronti di alcuni poliziotti che aveva preso un buon ritmo, ma la pandemia ha rallentato tutto. Per i magistrati invece è stata chiesta l'archiviazione, abbiamo fatto ricorso e stiamo aspettando".
Che cos'è per lei il coraggio?
"Credo che sia la capacità di andare avanti nonostante gli ostacoli che possono essere un freno a ideali o progetti. Coraggio è andare contro la corrente, la capacità di raccontarsi delle storie diverse da quelle che circolano".
Si sente simile a suo padre?
"Avevamo un rapporto speciale, ero la piccola di casa, anche se poi abbiamo avuto i nostri screzi. Ricordo in particolare una litigata bestiale e una tensione che durò diverse settimane perché lui non mi fece andare a un concerto dei Duran Duran per cui mi avevano regalato dei biglietti. Del carattere di papà mi è arrivato molto, soprattutto la serenità di parlare di cose dolorose, di saperle condividerle. Lui era anche un po' frivolo, amava l'ironia, il bello, giocare con i bambini, provocarli, insegnargli per gioco le parolacce, fare il bambino lui stesso, essere goliardico, strafottente. Era un cane che non aveva padroni, ho sempre detto. Mio fratello Manfredi ha più quel modo di fare, scherzoso. Non credo che abbiamo voluto emularlo, credo però che abbiamo assorbito molto di lui, i pochi anni che abbiamo vissuto insieme sono stati molto intensi, ed equivalgono a una vita intera".
Che cosa ha raccontato, alle sue figlie, di suo padre?
"Non ho bisogno di raccontare, da quando sono nate sono cresciute a "pane e nonno Paolo". Ne parliamo tanto, raccontiamo come se fosse accanto a noi, ci sono foto, libri che rimandano ai nonni. Le mie figlie hanno saputo sempre tutto, sia la parte felice sia quella dolorosa. Sono serene, anche se hanno la tristezza per non averlo potuto conoscere, e sono soprattutto orgogliose di avere avuto un nonno che era anche un esempio".
Perché le ha chiamate Felicita e Futura?
"Felicita è un nome legato a mio padre, che, essendo un cultore della letteratura - adorava Dante che citava a memoria, era autodidatta della lingua tedesca -, tra i tanti amava anche Guido Gozzano. In particolare la poesia La signorina Felicita, ovvero la felicitˆ. Me l'aveva fatta imparare a memoria e mi faceva anche esibire, sulla sedia, davanti agli altri, gli piaceva come la recitavo. Quando ho scoperto, al parto, che era una femmina, questo era uno dei nomi prescelti. Futura invece si chiama così perché è il nome di una canzone di Lucio Dalla che amiamo particolarmente".
Liliana Segre, a 90 anni, ha deciso di terminare la sua testimonianza pubblica. Lei ha mai pensato di smettere?
"Per ora non mi sono data una scadenza, non so come sarò tra cinque o sei anni, bisogna fermarsi se non si sta più bene. Ho avuto momenti difficili e di stanchezza. Ero passata da essere una madre iperpresente a una assente, stavo sempre fuori casa, giravo per l'Italia, avevo sempre la valigia in mano ed ero sempre in un aeroporto. Ho cercato un equilibrio. Non è facile raccontare i propri fatti personali e dolorosi davanti a un pubblico. Da una parte ti dà un benessere infinito, dall'altra un'enorme fatica".
Riesce a trattenere le lacrime?
"È capitato che ho pianto, ma nel 90 per cento dei casi mi trovo a gestire le lacrime degli altri e riesco a mantenere la calma. È come se mi uscisse una determinazione, come se capissi che bisogna parlarne con il sorriso, solo così riesci a far breccia, a trasmettere la forza di questa storia. Se la prendi per quella che è, genera sconforto. Invece porsi in maniera decisa, con energia, è meglio, genera la volontà di andare avanti. E forse anche perché piangere lo vivo come una sconfitta. Sono convinta che noi, alla fine, con le nostre domande, ne usciamo vincitori. Sono altri che sono morti. Sono ancora vivi, ma sono morti dentro".
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2020
"L'Italia è pronta a garantire un contributo significativo, sia per numero di magistrati che per le risorse". Presente anche il Pg della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi. Prosegue il percorso per rendere operativa la Procura europea (Eppo, European Public Prosecutor Office) e definire il contributo dell'Italia al nuovo organismo dell'Ue. Lo rende noto Via Arenula informando di un colloquio che si è svolto questa mattina in video-collegamento tra il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il primo Procuratore capo europeo Laura Codruţa Kövesi.
Presente anche il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Giovanni Salvi, mentre in video-collegamento ha partecipato alla riunione Danilo Ceccarelli, rappresentante italiano nel Collegio dei Procuratori di Eppo, nominato di recente Vice Procuratore Europeo. In Italia, la legge di attuazione del Regolamento istitutivo della Procura Europea sta seguendo l'iter parlamentare-governativo previsto e la procedura si chiuderà entro febbraio 2021.
Il Ministro Bonafede ha espresso il suo apprezzamento per "l'attenzione che la Procura Europea dedica all'Italia e all'esperienza investigativa della Magistratura Italiana". Al centro della discussione anche aspetti specifici del percorso di strutturazione di Eppo e della partecipazione italiana, quali: il numero dei Procuratori Europei Delegati (PED) espressi da ciascun Paese, il regime previdenziale e contributivo e l'inquadramento giuridico dei magistrati da destinare alla Procura Europea, la fase del reclutamento e la distribuzione degli uffici dei PED su base distrettuale. "L'Italia - ha concluso Bonafede - è pronta a garantire alla Procura Europea un contributo significativo, sia per numero di magistrati che per le risorse dedicate, mettendo a disposizione il bagaglio di esperienze e capacità che contraddistingue il nostro Paese".
di Veronica Manca
quotidianogiuridico.it, 18 novembre 2020
Cassazione penale, sezione I, sentenza 29 ottobre 2020, n. 30020. Le Sezioni Unite fanno chiarezza sul reclamo: l'amministrazione penitenziaria è legittimata ad agire personalmente nel procedimento. Con la sentenza n. 30020/20, la Prima Sezione della Cassazione penale ha deciso in merito a un reclamo ex art. 35-ter O.P. per un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41bis, che lamentava di essere stato recluso presso la struttura di Cuneo in condizioni inumane e degradanti, di rilievo per l'integrazione della violazione del parametro convenzionale dell'art. 3 Cedu. Anche se non si può parlare tecnicamente di sovraffollamento, dato che i detenuti sono dislocati in cella singola, tutti gli altri parametri - secondo la Corte di Cassazione - non sono stati adeguatamente valutati e quindi l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza deve essere annullata, per un nuovo esame nel merito delle altre condizioni di detenzione (come l'aerazione, l'illuminazione, ecc.).
*Dottore di ricerca dell'Università degli Studi di Trento e Avvocato in Trento
di Marco Demarco
Corriere del Mezzogiorno, 18 novembre 2020
Diciannove processi, diciannove assoluzioni. C'è modo e modo di amministrare la giustizia, ma una cosa è certa: quello adottato dalla magistratura napoletana per accertare come e per responsabilità di chi si arrivò all'emergenza rifiuti, quella che Elena Ferrante definì il più osceno degli assedi che Napoli avesse mai subito, è stato di gran lunga il peggiore.
Ecco perché, dopo il caso Tortora, la giustizia napoletana sarà ora ricordata anche come quella del caso Bassolino; di un leader politico, cioè, che dal 2003, anno in cui è iniziato il suo calvario processuale, solo ora può ritenersi definitivamente sciolto da ogni accusa e da ogni sospetto. Ed ecco perché - ancora - l'intervista rilasciata ieri a questo giornale da Domenico Lepore, capo della Procura dal 2004 al 2011, non è solo uno scoop, un significativo fatto giornalistico, ma è soprattutto - complimenti alla collega Titti Beneduce - un rilevante documento storico. Per la prima volta, infatti, non un passante, non un osservatore esterno, ma uno dei protagonisti assoluti di questa vicenda rivela come funzionava la macchina della Procura, come si procedeva nell'accertamento dei fatti. Come? Sparando a pallettoni e non già di precisione, così da limitare, per quanto è possibile, i danni collaterali. "Un errore - dice Lepore - l'abbiamo commesso: non dovevamo aprire tanti fascicoli. Dovevamo concentrarci su pochi fatti concreti e individuare i colpevoli. Di quell'errore Antonio Bassolino ha certamente pagato le spese".
Fin qui c'è almeno un'ammissione che è una sostanziale offerta di scuse, e dunque un fatto lodevole che va a merito di Lepore. Il quale, va ricordato, allora non aveva i poteri che hanno oggi i suoi colleghi dopo la riforma Castelli del 2005, e anche volendo non avrebbe potuto indurre i titolari dell'inchiesta a cambiare strategia. Aperta parentesi: ma era meglio allora o è stato meglio dopo, quando con la gerarchizzazione delle procure è stato più facile, attraverso il gioco delle nomine, determinarne anche la politicizzazione?
Chiusa parentesi. E torniamo al punto. Dopo la prima ammissione, il procuratore capo ne fa un'altra ancora più clamorosa. Rivela anche lo spirito con cui quella scelta fu fatta. E qui si avverte invece un clima che avvolge tutti indistintamente. "Era il 2010 - dice Lepore - e anche se il picco dell'emergenza rifiuti era superato, le strade erano ingombre di sacchetti. Ci chiedevamo in che modo spingere i sindaci ad intervenire, a darsi da fare, e ci venne in mente di contestare l'epidemia colposa. Funzionò abbastanza bene, servì da sprone".
Si agì, insomma, con un'idea opposta alla prima, questa volta colpendo uno - Bassolino - per avvisare tutti gli altri amministratori. Un fine, a voler essere buoni, di stampo pedagogico, proprio di chi più che individuare fatti, reati e possibili responsabili da sottoporre a processo vuole correggere condotte pubbliche, impartire lezioni morali e atteggiandosi a commissario di protezione civile - risolvere un grave problema sociale. Eppure, è risaputo che un magistrato che cede alla tentazione di una finalità sociale o etica smette la toga e indossa impropriamente i panni, se va male, del giustiziere e, se va bene, del maestro di vita; essendo il suo compito esclusivo quello di lavorare alla soluzione dello specifico problema sottoposto al suo ufficio.
Ma se anche si volesse attribuire all'azione dei pm una legittima funzione dissuasoria, allora le cose si metterebbero ancora peggio. Dopo tanti anni, infatti, non solo abbiamo avuto un innocente "in ostaggio" giudiziario ma non si è neanche riusciti a risolvere problema di cui sopra. A tutt'oggi, tanto per dire, nel mentre resta da accertare chi trascinò la Campania nella più oscena delle emergenze, ancora non è chiuso il ciclo dei rifiuti. Produciamo immondizia ma non ne smaltiamo a sufficienza. Insomma, sconfitti due volte: nei tribunali e nelle aree di stoccaggio.
di Paola Rossi
Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2020
Parte dall'affermazione che si tratti non di nullità, ma di atto abnorme, il rinvio alle sezioni Unite sull'impugnabilità. La Corte di cassazione a sezioni Unite penali affronterà di nuovo la questione della prevalenza della causa estintiva del reato sulla nullità assoluta processuale. La sentenza n. 32262/2020 ha infatti rinviato la questione al massimo consesso della Cassazione penale, che ha prodotto già numerosi precedenti sulla questione di tale prevalenza e della sussistenza o meno dell'impugnabilità in sede di legittimità. La Cassazione con la pronuncia di rinvio mette indubbio la regola della prevalenza quando sia stato leso il diritto al contraddittorio.
Nell'effettuare il rinvio alle sezioni Unite la sentenza ripercorre i diversi precedenti di legittimità, partendo dalla sentenza che aveva affermato che in caso di nullità assoluta della sentenza che afferma l'estinzione del reato non vi sia interesse dell'imputato "prosciolto" a ricorrere contro la violazione della norma processuale che ha determinato la nullità.
La decisione di rinvio pone in dubbio, infatti, tale prevalenza e anche la definizione di atto nullo, invece che abnorme. L'abnormità scatta tutte le volte che la conduzione del processo si rilevi eccentrica piuttosto che illegittima per violazione di norme processuali. Il giudice emette perciò un atto abnorme se fa esercizio di un potere giurisdizionale che non essendogli attribuito dal Codice non è di fatto neanche specificatamente sanzionato con la previsione di annullabilità o nullità assoluta. Quindi dice la Cassazione con l'odierna pronuncia che quando c'è abnormità non vi è neanche modo di stabilire la prevalenza di tale illegittimità sull'eventuale causa di estinzione del reato. Nel caso specifico la Cassazione tende a ravvisare come preminente l'interesse della parte alla fase del contraddittorio, completamente bypassato dalla sentenza di appello predibattimentale che afferma la prescrizione del reato come nel caso di specie.
Infatti, come dice la sentenza, nel caso della sentenza predibattimentale di appello che dichiari - senza formalità di procedura - l'estinzione del reato per prescrizione vengono impediti di fatto sia l'esercizio del diritto di difesa nel merito sia la facoltà dell'imputato di valutare la rinuncia alla declaratoria della causa estintiva. È quindi una lesione del diritto della parte al contraddittorio a cui non può negarsi l'interesse a ricorrere.
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