Nova, 31 luglio 2018
Oltre 160 detenuti sono fuggiti dalla prigione di Ndop, nella regione anglofona del Nord-ovest del Camerun, in seguito ad un attacco alla struttura da parte di uomini armati sospettati di essere separatisti. Secondo quanto riporta l'emittente televisiva statale "Crtv", l'attacco è avvenuto la notte scorsa fronti dopo che gli aggressori hanno fatto irruzione nella struttura rompendo forzando i cancelli della prigione prima di dare fuoco all'intero edificio servendosi di combustibile. Le regioni anglofone del Camerun sono da mesi teatro di tensioni tra separatisti e forze governative, riesplose lo scorso ottobre in concomitanza con la festa dell'indipendenza nazionale. Da allora si è registrata un'escalation di rapimenti di funzionari camerunesi e scontri, che hanno spinto oltre 7.500 persone a varcare il confine con la Nigeria. La popolazione locale è da mesi in agitazione, con i movimenti separatisti che denunciano la discriminazione della comunità anglofona da parte del governo centrale.
La scorsa settimana le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per le presunte violazioni dei diritti umani nelle due regioni anglofone del Camerun. "L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Zeid Raad Al Hussein, ha espresso la sua profonda preoccupazione per le denunce di violazioni dei diritti umani e abusi nelle regioni anglofone del Nordovest e del Sudovest", nel quadro delle ostilità in corso tra governo centrale e separatisti, si legge in un comunicato. L'Alto commissario si è detto preoccupato anche per le violazioni denunciate nell'ambito della lotta al gruppo jihadista Boko Haram nella regione dell'Estremo Nord. Nelle zone anglofone, denuncia l'Onu, le violenze fondate su una "discriminazione strutturale" sono in crescita dal 2016. I rapporti "parlano di rapimenti, omicidi mirati contro la polizia e le autorità locali, distruzione di scuole da parte di uomini armati" e denunciano anche violazioni da parte delle forze di sicurezza, come "omicidi, uso eccessivo della forza, incendi di abitazioni, detenzioni arbitrarie e tortura". L'Alto commissario, prosegue il comunicato, "chiede al governo di Yaoundé di lanciare un'inchiesta indipendente sulle violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza e dagli elementi armati".
La denuncia delle Nazioni Unite segue la recente pubblicazione di uno studio dell'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), che in un rapporto pubblicato il 19 luglio ha denunciato il livello di violenza nel paese e chiede al governo di concedere a osservatori indipendenti e organizzazioni umanitarie accesso alla regione anglofona per monitorare la situazione e fornire assistenza alle migliaia di sfollati interni. Da dicembre 2017, riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha), le violenze hanno provocato 160 mila sfollati nelle due regioni anglofone del paese. Secondo l'Unhcr tra le 20 mila e le 50 mila persone hanno attraversato il confine con la Nigeria, cercando rifugio negli stati di Benue e Cross River.
di Francesco Occhetta
Vita Pastorale, 30 luglio 2018
"Vogliamo giustizia, è stata fatta giustizia, promettiamo giustizia...". Quante volte nelle cronache mediatiche ricorrono espressioni di questo genere per delitti, litio per la percezione di aver subìto un'ingiustizia? Ci dividiamo tra giustizialisti (che fondano la loro idea di giustizia sulla vendetta) e permissivisti (che minimizzano l'accaduto), fino a quando la giustizia non ci tocca nella carne. L'universo giustizia ci impone di riflettere. Per farlo basta partire da tre premesse: 1) le sentenze non riducono il conflitto tra le parti; 2) torna a compiere un reato il 69 per cento dei detenuti; 3) le vittime sono le grandi dimenticate dall'Ordinamento.
di Carmelo Sardo
malgradotuttoweb.it, 30 luglio 2018
Ci sono morti silenziose, di cui nessuno parla. Non fanno "cassetta", come si dice. Scivolano nell'indifferenza e vengono seppellite nell'oblio. Quello stesso oblio in cui gli uomini che sono stati, annaspavano nelle loro vite inutili, prima che decidessero di farle sfumare per sempre. Sono le morti nelle nostre carceri. I suicidi dei detenuti, che non leggerete in nessun giornale, non ascolterete in nessun tg. A meno che il detenuto non fosse "famoso".
Adnkronos, 30 luglio 2018
Giro di vite sulla custodia cautelare in carcere, per rendere più rigidi i criteri necessari per applicare tale misura. A chiederlo è il deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli, con una proposta di legge sottoscritta anche dal capogruppo, Francesco Lollobrigida, e da altri colleghi dello stesso partito.
di Carlo Bonini e Fabio Tonacci
La Repubblica, 30 luglio 2018
Come un consumato Fregoli, il ministro dell'Interno Matteo Salvini da due mesi ripropone un identico canovaccio. Spararne ogni giorno una, possibilmente più grossa di quella precedente. Per ingrassare la paura. La legge slitta a settembre. La riduzione della protezione umanitaria si scontra con le regole Ue, lo stop alle richieste d'asilo con la Costituzione
di Antonio Polito
Corriere della Sera, 30 luglio 2018
La favola di "italiani brava gente" non regge: non c'è un vaccino che ci metta al riparo dai problemi di razzismo che ancora affrontano Paesi di più antica immigrazione. Il pericolo del razzismo in Italia esiste, e non è una "invenzione della sinistra", come dice il ministro Salvini. Se lo fosse, viste le condizioni attuali della sinistra, sarebbe facilmente scongiurato.
La Repubblica, 30 luglio 2018
Il vicepremier, in un'intervista al Sunday Times, accusa la sinistra di voler favorire l'immigrazione con la scusa della bassa natalità. E suggerisce alla premier britannica di tenere un atteggiamento più inflessibile nei confronti dell'Unione europea. Poi sui social scrive "tanti nemici tanti onore". E scoppia il caso.
Parlare di razzismo in Italia, per Matteo Salvini, è una follia. Non c'è nessun allarme, secondo il ministro dell'Interno. Nelle ore di due nuove aggressioni a migranti - una a Partinico e l'altra a Latina, finita con la morte di un cittadino marocchino - Salvini prima definisce il razzismo una invenzione della sinistra. Poi aggiunge che il problema in realtà è un altro. "Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", dice il leader leghista. E aggiunge: "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani ed il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia".
Dall'opposizione fioccano le repliche. Il presidente Pd, Matteo Orfini: "Il ministro dell'interno, commentando l'aumento di violenze razziste, dichiara che l'emergenza razzista non esiste ed è un'invenzione della sinistra. Confermando così che un'emergenza razzista c'è. E che il ministro dell'interno ne è la causa".
Ma c'è un'altra frase, pronunciata da Salvini nelle ultime ore, che fa discutere. "Tanti nemici, tanto onore!", scrive postando un articolo che riporta gli attacchi nei suoi confronti da parte di intellettuali, sinistra, cattolici, riviste. L'espressione "tanti nemici tanto onore" appartiene storicamente alla retorica propagandistica di Benito Mussolini, ricorda in una nota il capogruppo alla Camera di Liberi e uguali, Federico Fornaro.
Mentre Nicola Fratoianni definisce Salvini "razzista e nostalgico del Duce". E per il Pd interviene il governatore del Lazio e candidato alla segreteria, Nicola Zingaretti: "Mussolini ha distrutto e umiliato l'Italia con un drammatico prezzo di sangue. Se questo è l'obiettivo di Salvini, i suoi nemici sono gli Italiani. Ma forse fa queste boutade per nascondere la verità: il governo, a parte le chiacchiere, è un fallimento". E Matteo Orfini: "Chi ha giurato sulla Costituzione nata dalla lotta antifascista non si deve permettere di rendere omaggio a Mussolini. Salvini si scusi. O se ne vada a fare il fascistello lontano dal ministero".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 1 giugno 2018 n. 24742. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'articolo 110 del codice penale, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Lo hanno detto i giudici penali della Cassazione con la sentenza n. 24742del 1 giugno 2018.
L'orientamento riprende quello delle sezioni Unite, 30 ottobre 2003, Andreotti, quando la Corte, definendo "pigro" e fondato su una errata interpretazione dei criteri normativi applicabili in tema di concorso di persone il ragionamento della Corte di appello, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisata la responsabilità concorsuale degli imputati ricorrenti rispetto a quantitativi di sostanza stupefacente, rinvenuti nella disponibilità di altri coimputati, e ciò lo aveva fatto senza spiegare convincentemente le ragioni del ravvisato coinvolgimento concorsuale.
L'affermazione della Corte, che richiama l'importanza di spiegare le modalità del singolo contributo concorsuale, è di particolare rilievo ove si consideri la difficoltà probatoria che, di volta in volta, può esistere nei casi in cui deve dimostrarsi se si verte in ipotesi di mera connivenza non punibile ovvero se la presenza accertata sul luogo del reato può assurgere o no a vero e proprio contributo concorsuale.
Sotto il primo profilo, come è noto, vi è la connivenza non punibile ove l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, mentre si ha concorso nel reato, penalmente rilevante, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e, quindi, anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui (tra le tante, sezione V, 24 giugno 2008, Venuto).
Sotto l'altro profilo, è affermazione costante quella secondo cui la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (tra le altre, sezione V, 5 ottobre 2007, Congiu e altro).
Più in generale, in tema di concorso di persone, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo - in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione - alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti.
Da ciò consegue che, mentre rimane estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, cosicché il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici nell'ambito dell'unitario programma criminoso nel quale le singole condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in funzione del medesimo obiettivo perseguito in diversa misura dai correi (cfr., di recente, Sezione I, 27 aprile 2017, Proc. gen. App. Torino e altri in proc. Spagnolo e altri).
È poi altresì pacifico che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro; mentre il contributo acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (sezione II, 15 febbraio 2107, Squillante).
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018
Cassazione 34800/2016. La "vanità" nella rete non perdona e può costare caro. Fingere di essere un'altra persona, spacciarsi per single quando si è invece sposati, usare come fotografia del proprio profilo sui social network quella di un'altra persona, magari nota. Sono alcuni esempi delle nuove falsificazioni digitali che negli ultimi anni sono finite sotto la lente dei giudici, dando vita a una giurisprudenza fatta di fake, finti status e identità inesistenti. L'obiettivo degli autori è quello di avere più visibilità, ingannare gli utenti o estorcere denaro. Il reato presupposto è sempre lo stesso: la sostituzione di persona, punita con la reclusione fino a un anno e procedibile d'ufficio.
Eppure, gli autori sembrano non temere le conseguenze delle attività ingannatorie online, soprattutto se si muovono con un nickname o usano falsi account. Tutti accorgimenti che, da soli, non scongiurano l'eventualità di un processo penale.
L'attribuirsi uno status fittizio - Per la Corte di cassazione è reato anche spacciarsi per single quando si è sposati. Lo ha stabilito con la pronuncia 34800 del 15 giugno 2016, che mette in guardia gli utenti dall'uso di falsi status sui social network. Così come integra il reato anche soltanto utilizzare come foto del proprio profilo Facebook l'immagine di un'altra persona, come ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 4413 del 10 ottobre 2017.
Si tratta di un reato contro la fede pubblica: a essere tutelata è la fiducia che gli altri utenti della rete devono poter riporre nelle identità altrui. A pesare sono non soltanto le falsificazioni delle identità ma anche le false attribuzioni di qualità alle quali la legge attribuisce effetti giuridici, come lo stato civile o l'età. Già da tempo, poi, i giudici avevano sottolineato che la finalità non deve essere necessariamente economica: il vantaggio descritto dalla norma può essere dato anche semplicemente dalla visibilità, nuovo patrimonio degli utenti della rete. Per la legge, il profilo digitale costituisce oggi una proiezione di diritti della personalità nella comunità virtuale.
Il nickname altrui - Non salva nemmeno usare un nickname o un fake di un personaggio famoso. Ad avviso dei giudici, anche gli pseudonimi utilizzati in rete hanno una dimensione concreta, in grado da sola di produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui. Per questo, quando non ci sono dubbi sulla riconducibilità del nickname a una persona fisica, questo ha natura di "contrassegno identificativo" e può condurre a una responsabilità penale.
La falsa identità per truffe - Più spesso le falsificazioni delle identità passano attraverso la commissione di altri reati, come la truffa. È il caso di chi crea falsi account per accedere al car sharing (e poi si tradisce usando un'utenza realmente nella sua disponibilità) oppure per godere di un buon rating online per ottenere un credito da privati, il cosiddetto peer landing.
È pacifica ormai la giurisprudenza delle sostituzioni di persona che si aggiungono alle estorsioni. L'autore si finge un'altra persona per attirare a sé virtualmente un possibile partner al quale chiede fotografie o video erotici per poi ricattarlo se si rifiuta di pagare una certa somma di denaro. La tecnologia ha poi modificato le possibili modalità esecutive del reato, ad esempio in tutti i casi in cui l'autenticazione dell'interessato avvenga attraverso tecniche biometriche o di identificazione facciale.
L'identità digitale è ormai espressamente tutelata dalla legge 119/2003, che ha inserito nell'articolo 640-ter del Codice penale l'aggravante per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso "con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale". Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (2016/679) ha, tra gli obiettivi, anche quello di rendere meno attaccabili i database e, di conseguenza, ridurre la possibilità di sostituzioni di persona e accessi abusivi in generale.
di Ciro Formisano
Metropolis, 30 luglio 2018
Il 34enne Michele Chierchia ritrovato cadavere in carcere. Era stato condannato a 6 anni di reclusione nel processo ai pusher torresi. È stato trovato morto in carcere, a Poggioreale, nella sua cella del padiglione Avellino, sabato mattina. Dalle prime indagini pare che si tratti di un suicidio.
Una tesi ribadita anche dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria che ieri ha diramato un comunicato ufficiale sulla vicenda. La tragedia sarebbe avvenuta, sempre secondo la ricostruzione degli agenti, durante l'ora d'aria all'interno della struttura penitenziaria nel braccio di alta sicurezza. Approfittando dell'assenza dei compagni di cella - usciti nel cortile - Chierchia si sarebbe tolto la vita. Il suo corpo è stato ritrovato diverso tempo dopo il decesso.
La Procura della Repubblica di Napoli ha avviato subito un'inchiesta per far luce sulla vicenda. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia e verranno ascoltati anche alcuni detenuti. Pochi giorni fa un altro detenuto si è suicidato, sempre all'interno del penitenziario napoletano. Si trattava di un pregiudicato originario dell'area nolana.
Il personaggio - Chierchia stava scontando una condanna non definitiva a 6 anni di reclusione per spaccio di droga. Il 34enne, nel gennaio del 2015, fu uno degli indagati coinvolti nel maxi-blitz "Free Tower", la mega-inchiesta che ha decapitato il sistema spaccio tra Torre del Greco e Torre Annunziata. In tutto 54 arresti. In primo grado Chierchia è stato condannato a 7 anni di reclusione. Pena poi ridotta, il 28 novembre del 2017, dalla Corte d'Appello di Napoli.
Una sentenza della quale non sono ancora state depositate le motivazioni, come confermato da alcuni dei legali del collegio difensivo. Anche se quasi tutti gli imputati hanno già annunciato ricorso in Cassazione. Secondo quanto riferito dal Sappe, Chierchia sarebbe tornato un uomo libero nel 2024.
L'allarme - Una vicenda che - aspettando i risvolti delle indagini - riaccende i riflettori sulle condizioni di disagio con cui sono costretti a fare i conti i detenuti nelle carceri italiane. Secondo il Sappe, nel primo semestre del 2018 ci sono stati 5.157 atti di autolesionismo, 46 morti per cause naturali, 24 suicidi e 585 tentativi di suicidio sventati in tempo. Solamente in Campania i suicidi sventati sono stati 48 in sei mesi. "Da tempo - secondo Donato Capece, segretario generale Sappe - la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati". Nell'ultimo anno, sempre in Campania, sono 5 i suicidi accertati e 77 i tentativi di suicidio evitati dagli uomini della polizia penitenziaria.
Il precedente - Una vicenda che comunque riporta alla mente la tragedia del febbraio del 2017. Quando, sempre nel carcere di Poggioreale, venne ritrovato il corpo senza vita di un altro pregiudicato di Torre del Greco. Si chiamava Vincenzo Panariello, 38 anni.
Anche in quella circostanza il cadavere dell'uomo venne ritrovato all'interno della sua cella. L'uomo, arrestato perché considerato organico a un'organizzazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, aveva chiesto, poco prima, il trasferimento in un diverso padiglione del penitenziario napoletano.
- Inoppugnabilità dei provvedimenti aventi natura ordinatoria. Selezione di massime
- Palermo: le botte a Partinico, dove Dolci insegnava la non violenza
- Ravenna: viaggio dentro, la vita quotidiana nel carcere di Port'Aurea
- Roma: sgomberi facili, il piano del Viminale. Raggi frena Salvini: serve umanità
- Ancona: la scuola e il carcere, un progetto per incontrarsi tra studenti e detenuti










