di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 31 marzo 2021
Con un compromesso passa il recepimento della direttiva Ue del 2016 che impone garanzie rafforzate. Ma ora tocca ai decreti delegati che dovranno passare per le commissioni e la maggioranza è ancora divisa. Quasi all'unanimità, la Camera dei deputati ha approvato ieri il recepimento di una direttiva europea, vecchia di cinque anni, che prescrive agli stati membri di rafforzare la presunzione di innocenza. La legge di delegazione europea, così modificata, dovrà tornare al senato dove potrebbe essere licenziata già la prossima settimana.
Il voto di ieri è il risultato di una mediazione condotta dalla ministra Cartabia tra chi chiedeva di accompagnare l'adozione della direttiva europea con indicazioni stringenti circa la non pubblicabilità delle intercettazioni o il divieto ai procuratori di battezzare le inchieste con nomi che alludono alla colpevolezza degli indagati (Iv, Fi e Azione +Europa) e chi non voleva nulla di tutto questo (M5S). L'adozione secca delle indicazioni europee, avvenuta con emendamenti di tutti i partiti della maggioranza, è comunque un passo importante perché la direttiva contiene passaggi assai distanti dalla realtà dell'informazione giudiziaria in Italia. Per esempio garantire che "fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole".
Il problema, però, è solo rimandato per la maggioranza, che resta profondamente divisa sulla giustizia. La direttiva Ue è scaduta nel 2018 e in questi casi sono concessi solo tre mesi al governo per adottare i decreti delegati di effettivo recepimento. Decreti che devono passare al vaglio delle commissioni parlamentari.
di Davide Varì
Il Dubbio, 31 marzo 2021
La nota stonata dell'Anm ha avuto un effetto clamoroso: ha messo d'accordo tutti. E, dato ancora più sorprendente, ha messo d'accordo tutti sulla Giustizia: il campo di battaglia politico più virulento degli ultimi trent'anni. La richiesta dei magistrati (richiesta con allegata la minaccia di bloccare tutto) di una via preferenziale per i vaccini ha infatti unito amici e nemici delle procure.
I primi, di salda formazione anticasta, hanno immediatamente sentito puzza di bruciato e denunciato il tentativo dei magistrati di reclamare privilegi corporativi; i secondi - che invece aborrono da sempre qualsiasi deriva populista - stavolta non hanno resistito al richiamo viscerale della battaglia contro le procure invocando l'indignazione generale. Insomma, l'Anm è riuscita nel miracolo di riunire il campo populista e quello antipopulista sotto il vessillo dell'anticasta giudiziaria. Ma siamo certi che la nota dell'Anm possa essere liquidata come richiesta di un insopportabile privilegio?
Prima di tutto chiariamo un punto: il comunicato del sindacato dei magistrati ha un "sapore" sgradevole e deve essere sfuggito di mano a qualcuno che non ha colto la temperatura di un Paese che in questi anni è stato concimato con manciate di odio e populismo. Ed è singolare che questo errore di valutazione arrivi proprio dalle procure, da chi, cioè, ha partecipato a quella semina. Ma accanto alla sacrosanta indignazione per un comunicato inopportuno - inopportuno nei toni, nei tempi e nella forma - va detto che alcune delle preoccupazioni delle toghe hanno alcuni elementi di verità. E l'incomprensione nasce da una messa a fuoco sbagliata.
Qui non si tratta (solo) di tutelare la salute dei magistrati e degli avvocati, né di reclamarne un incomprensibile "privilegio" o una indebita priorità; qui si tratta di tutelare la giustizia. Che altro non è se non le migliaia di persone in attesa di giudizio, spesso in galera, che attendono un'udienza, un permesso o una carta bollata che tarda sempre più ad arrivare ma che per molti di loro può voler dire la libertà: vedi il caso di Napoli, dove i penalisti denunciano ritardi drammatici da parte del Tribunale della libertà che ricadono sui loro assistiti.
Un paragone calzante, seppure con i dovuti distinguo e le dovute proporzioni, potrebbe essere quello con la categoria dei medici. La salute dei nostri operatori sanitari è stata giustamente considerata fondamentale e prioritaria perché si tratta di persone che da mesi sono impegnate in prima linea a combattere contro questo virus. Dunque la loro salute è la premessa per la nostra salute; e la tutela del singolo va a vantaggio di tutta la comunità. Poi ci sono i nostri anziani: sono le persone più fragili ed esposte e per questo vanno protette immediatamente. Infine le persone con malattie croniche o tutti coloro che in qualche modo sono più esposti di noi. Ma una volta messa al sicuro la tenuta del nostro sistema sanitario, è plausibile pensare a come mettere al sicuro la nostra giustizia. Perché lì ci stiamo giocando una partita altrettanto importante per la nostra comunità: quella dei diritti, delle garanzie e delle nostre libertà. E allora speriamo di poter tornare a parlare di giustizia con serenità perché, come detto, a pagarne le spese sono soprattutto le migliaia di italiani che sono da mesi e da anni in attesa di giudizio. Che non è grave quanto una malattia, ma poco ci manca.
Il Dubbio, 31 marzo 2021
Onorevole Ministro, l'amministrazione della giustizia in sede penale, in uno Stato moderno e liberale, non può prescindere dal controllo garantito dalla trasparenza e dalla pubblicità delle fasi in cui si articola il processo, dopo l'esercizio dell'azione penale ed in ogni momento in cui si sviluppa il contraddittorio tra accusa e difesa, davanti ad un giudice terzo.
L'attuale disciplina del codice di procedura penale prevede, agli artt. 418 e ss, che l'udienza preliminare si tenga con le forme dell'udienza in camera di consiglio, disciplinata dall'art. 127 c. p. p. e caratterizzata, quest'ultima, dalla assenza di pubblico, di pubblicità e perciò del controllo dell'opinione pubblica circa il corretto esercizio della giurisdizione. La predetta attuale regolamentazione determina altresì l'impossibilità da parte dei mezzi di informazione, di registrare e trasmettere, ai sensi dell'art. 147 disp. att. c. p. p., lo svolgimento dell'udienza preliminare.
L'udienza preliminare, invero, salvo che per i procedimenti a citazione diretta, ha assunto un ruolo sempre più importante nello svolgimento del processo penale, soprattutto in quei processi che vedono coinvolti una pluralità di imputati per una pluralità di imputazioni: è nella fase dell'udienza preliminare, ad esempio, che, a seguito della completa discovery degli atti di indagini, avviene la prima decisiva verifica circa il corretto svolgimento da parte degli organi inquirenti delle attività, segrete, delle indagini preliminari; così come è nella fase dell'udienza preliminare che il processo può trovare la sua definizione in primo grado attraverso la scelta di alcuni riti speciali, come il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a richiesta delle parti.
La fase dell'udienza preliminare, inoltre, rappresenta cronologicamente e temporalmente, il primo momento di confronto tra accusa e difesa, dopo la conclusione delle indagini e dopo l'esercizio dell'azione penale e da questo punto di vista può rappresentare un primo importante momento di bilanciamento, per l'opinione pubblica, delle informazioni veicolate dai media nelle fasi delle indagini preliminari e che danno vita al fenomeno, patologico, ormai comunemente noto con il nome di 'processo mediatico'.
È innegabile, infatti, che la tendenza dei media, cristallizzata nel tempo, è quella di spettacolarizzare le indagini e le inchieste della Pubblica Accusa e della Polizia Giudiziaria, spesso presentando all'opinione pubblica i loro esiti come se fossero caratterizzati dall'avvenuto accertamento delle responsabilità degli indagati, con il conseguente mancato rispetto della presunzione d'innocenza prevista nella Carta Costituzionale, oltre che della Direttiva Europea Ue 2016/ 234 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, dagli artt. 47 e 48 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 6 della Cedu, dall'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 11 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Da questo punto di vista negare la pubblicità all'udienza preliminare, che rappresenta il primo momento in cui l'imputato può iniziare una effettiva difesa attiva, significa perpetrare nell'opinione pubblica il convincimento della colpevolezza degli indagati già veicolata attraverso il cd. processo mediatico. Per questi motivi abbiamo elaborato un disegno di legge che riteniamo di presentarle con l'auspicio che il Governo possa farlo proprio.
Ci permettiamo infine una considerazione: ci troviamo in un momento storico in cui la sfiducia generale dei consociati nei confronti delle Istituzioni è pericolosamente alta, e questo deriva in molti casi dalla distanza che intercorre tra le Istituzioni, i loro riti, le loro segrete stanze e i cittadini. La Giustizia non sfugge a questo paradigma e il Partito Radicale ritiene che il giusto antidoto alla sfiducia che si nutre verso ' l'alto', sia rappresentato dalla conoscenza, da assicurare alla stregua di un diritto, in ogni settore della vita pubblica. In questo caso garantire ai cittadini la conoscenza e la pubblicità di ciò che avviene nelle aule dei Tribunali, o comunque non interporre degli ostacoli normativi alla possibilità che il cittadino conosca e, dunque, abbia la possibilità di controllare la giustizia amministrata in nome del Popolo, significherebbe ridurre le distanze ed aumentare il sentimento di fiducia.
Maurizio Turco, Segretario
Irene Testa, Tesoriere
Giuseppe Rossodivita, Presidente Commissione Giustizia
di Simona Musco
Il Dubbio, 31 marzo 2021
"La cosiddetta cultura della giurisdizione è un tavolo a tre gambe, se la intendiamo in senso allargato e proprio. Ed è proprio per questo motivo che credo che nei Consigli giudiziari sia necessario enfatizzare ancora di più la presenza dell'avvocatura, anche per quanto riguarda i giudizi sui magistrati".
A dirlo è Carlo Nordio, già procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Venezia, audito in Commissione Giustizia alla Camera nell'ambito dell'esame dei progetti di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario. Un intervento lucido, favorevole all'elezione tramite sorteggio dei componenti del Csm e alla diffusione di una cultura della giurisdizione che non sia appannaggio di pochi, ma di tutte le componenti del pianeta Giustizia. Perché è questa, secondo l'ex magistrato, l'unica via per evitare le distorsioni vissute con il caso Palamara, punta di un iceberg finora ignorato.
Enfatizzare la presenza dell'avvocatura - Allargare le competenze dell'avvocatura, dunque, potrebbe aiutare a correggere le storture. A partire, dunque, dai Consigli giudiziari, dove il ruolo degli avvocati non deve essere quello di semplici comparse. "Quale poi debba essere il diritto di voto è un problema più complesso, anche perché i consigli giudiziari non hanno potere decisionale, spetta al Csm, dove non c'è alcuno scandalo se i voti ai magistrati li danno anche gli avvocati. Ma in linea generale, sono propenso ad aumentare, enfatizzare, a rendere più intenso il ruolo dell'avvocatura anche per quanto riguarda i giudizi al magistrato".
E il giudizio sul magistrato non deve essere omogeneo per i pm e i giudici, i cui ruoli non possono in alcun modo essere sovrapposti. "In Italia il pm è il capo della polizia giudiziaria. Dirige le indagini e tra l'altro nel nome dell'obbligatorietà dell'azione penale, che magari purtroppo qualche volta si inventa lui, perché non è fondata su una notizia criminis qualificata, ha poteri immensi - ha evidenziato -. Quindi la valutazione del magistrato non può essere la stessa. Le caratteristiche di un buon pm non sono quelle di un buon giudice e quelle di un buon giudice non sono quelle di un amministratore".
Ma c'è di più: secondo Nordio è necessario allargare le competenze dell'avvocatura per quella che è la gestione dell'ordinamento giudiziario e la gestione della giurisdizione. "Molti miei colleghi usano questa parola, cultura della giurisdizione, quando si oppongono alla divisione delle carriere - ha evidenziato -. Faccio presente che la giurisdizione o si intende in senso stretto, come ius dicere, e quindi è limitata al giudice, oppure si intende in senso più largo come dialettica tra accusa, difesa e giudicante e allora è un tavolo a tre gambe e gli avvocati hanno e devono avere la stessa dignità dell'altra parte, quella accusatrice".
Sì al sorteggio - Il tema caldo della riforma riguarda, però, l'elezione dei componenti del Csm. Argomento sul quale le posizioni sono diametralmente opposte: da un lato c'è chi invoca il sorteggio, per evitare ogni forma di condizionamento da parte delle correnti, dall'altro chi vuole evitare la compressione del diritto all'elettorato attivo e passivo. Nordio opta per la prima opzione, pur riconoscendo le difficoltà legate alla rigidità della Costituzione. "Sono oltre 20 anni che sostengo che l'unico modo per evitare gli scandali che sono emersi in questi mesi è quello del sorteggio dei membri del Csm, proprio per spezzare il vincolo tra elettori ed eletti - ha sottolineato. Però è vero che la Costituzione anche qui è molto rigida. L'unico modo è quello di unire i due criteri dell'elezione e del sorteggio, in modo da poter non confliggere con la Costituzione e allo stesso tempo allentare, se non spezzare, questo vincolo".
I manager nei tribunali - Per dirigere un tribunale non è sufficiente essere ottimi giuristi. Ed è per questo motivo che sarebbe necessaria la presenza di un manager, così come suggerito, tra gli altri, anche dal Consiglio nazionale forense. "In qualsiasi azienda il personale viene assunto dall'imprenditore e il dirigente di una sezione è responsabile del personale che ha assunto. Nella magistratura non è così - ha spiegato Nordio - il magistrato si trova ad operare con quelle poche risorse, e spesso anche qualitativamente non del tutto omogenee, che gli vengono conferite dall'esterno.
Quindi molto spesso si trova a dover rispondere di situazioni di responsabilità che non sono addebitabili a lui, sia perché il suo ufficio è sotto organico, sia perché gli è stato dato del personale di cui magari non ha fiducia e magari ha ragione a non averne". Serve, dunque, la figura di un manager che diriga i tribunali e che esso stesso sia sottoposto a valutazione, sulla base di criteri distinti da quelli utilizzati per gli altri magistrati.
"Nella valutazione manageriale del magistrato, quando deve aspirare a posizioni apicali o dirigenziali, non si tiene conto del fatto che è bifronte: da un lato è un giurista e dall'altro dovrebbe essere un manager. Ma le due categorie non sempre coincidono: un eccellente giurista che scrive eccellenti sentenze, che ha un'ottima cultura giuridica può non rivelarsi un ottimo manager", ha spiegato.
Magistratura e politica - Un'altra criticità evidenziata da Nordio è quella relativa all'ineleggibilità dei magistrati in politica nei territori dove abbiano svolto servizio. Una previsione giusta, secondo l'ex aggiunto, ma sbagliata laddove tale limite non vale per i magistrati antimafia che hanno una competenza nazionale. Una contraddizione, secondo Nordio, "perché in quei delicatissimi uffici che hanno competenza investigativa nazionale" si viene a conoscenza di una mole enorme di informazioni, "e la conoscenza è potere", ha sentenziato.
Una riforma "inutile" - Ma il giudizio dell'ex pm sulle proposte di riforma sul tavolo è tranchant: sono destinate al fallimento. E non perché scritte male o giuridicamente insostenibili, ma per una naturale incompatibilità del sistema penale italiano, quello disegnato dal codice Vassalli, con la Costituzione, la cui impostazione è tuttora improntata sul codice Rocco. "La nostra Costituzione, benché antifascista e del '48, è stata costruita avendo in mente il sistema processuale vigente all'epoca, che era il sistema inquisitorio del Codice Rocco e quindi reca con sé tutte le caratteristiche di questa forma di codice, compresa l'unità delle carriere, l'unità della giurisdizione tra il giudice del fatto e il giudice del diritto, l'obbligatorietà dell'azione penale", ha spiegato.
Il codice Vassalli è infatti mutuato da un impianto accusatorio completamente diverso da quello italiano e che comprende la discrezionalità dell'azione penale, la differenza tra il giudice del fatto, che emette il verdetto, e il giudice del diritto, che emette la sentence, nonché la ritrattabilità dell'azione penale. Ma non solo: nel sistema "originale" il pubblico ministero è elettivo, come negli Stati Uniti, oppure indipendente, come in Gran Bretagna, ma non è il capo della polizia giudiziaria.
"Questa incompatibilità si è rivelata in concreto quando la Corte costituzionale ha iniziato a demolire il codice di procedura penale - ha evidenziato Nordio - e lo ha demolito anche in modo abbastanza consistente. Tutti gli sforzi che si fanno e si continuano a fare nell'ambito giudiziario e anche nella stessa composizione del Csm sono immensi, e io ne do atto, ma sono inutili o almeno in gran parte inutili, perché la nostra Costituzione e il nostro sistema giudiziario non sono compatibili tra di loro. Quindi o si cambia l'una o si cambia l'altro".
di Fabrizio Ventimiglia e Maria Elena Orlandini
Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2021
Nota a sentenza: Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 8898, 4/03/2021. Nella recentissima sentenza n.
8898/2021, depositata il 4 marzo 2021, la Suprema Corte di Cassazione torna sul tema della diffamazione commessa a mezzo social network, soffermandosi, in particolare, sulla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p., nonché sui presupposti richiesti per la configurabilità della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.
Di seguito, in sintesi, la vicenda processuale. Con la sentenza impugnata, emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, venivano condannati due coniugi per il delitto di diffamazione, commesso mediante la pubblicazione di commenti offensivi sul social network Facebook. La Corte di Appello confermava la decisione del Tribunale di Lucca che aveva ritenuto i predetti commenti lesivi dell'onore e della reputazione di un noto ciclista. Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
a) con il primo motivo, denunciavano la violazione degli artt. 599 e 59 c.p. e correlato vizio della motivazione - mancante e contraddittoria - sotto il profilo del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p.;
b) con il secondo motivo lamentavano, invece, l'erronea valutazione della scriminante del diritto di critica ai sensi dell'art. 51 c.p.
La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ritiene infondato il primo motivo di ricorso in quanto, secondo il condiviso orientamento di legittimità, il comportamento provocatorio, costituente il fatto ingiusto, che dovrebbe causare lo stato di ira e la reazione diffamatoria dell'offensore, deve ritenersi contrario alla civile convivenza secondo una valutazione oggettiva e non in forza della mera percezione negativa che del medesimo abbia avuto l'agente. Ne consegue che non è sufficiente che l'agente si sia sentito provocato, essendo necessario che questi sia stato oggettivamente provocato.
Nel caso in esame, le allegazioni prodotte dagli imputati a sostegno della provocazione dai medesimi subita, risultano del tutto inidonee a costituite una valida piattaforma su cui fondare la valutazione della condotta dei ricorrenti in termini di reazione giustificabile ai sensi dell'art. 599 c.p., non essendo ravvisabile un comportamento - univocamente - valutabile come violazione di una regola della civile convivenza. Aggiunge, inoltre, la Suprema Corte come la citata attenuante non fosse prospettabile, nel caso di specie, neppure in forma putativa, non potendosi ravvisare fatti idonei a fondare la ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, i Giudici di legittimità ricordano, in primo luogo, come il diritto di critica possa essere evocato, quale scriminante ai sensi dell'art. 51 c.p., solo nell'ipotesi in cui sussista il rispetto del limite della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.
Orbene, nel caso di specie, la Suprema Corte ritiene sia stato superato il limite della continenza espressiva. Ricordano, infatti, gli Ermellini come le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero postulino una forma espositiva corretta della critica "senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione".
Nel caso in scrutinio, "i due imputati, lungi dal manifestare una consentita critica all'operato professionale di un'atleta, hanno, piuttosto, preso di mira la persona, nei cui confronti hanno espresso il loro disprezzo con il ricorso a parole inutilmente umilianti e ingiustificatamente aggressive" e, per questo, oggettivamente trasmodanti il limite della continenza espressiva.
Rilevano i giudici come le parole utilizzate risultino, infatti, dirette alla persona, più che al comportamento del professionista, e idonee a esporre allo scherno e al ludibrio pubblico il destinatario, risolvendosi in un gratuito argumentum ad hominem, come tale non consentito dal diritto di critica. Conclude, poi, la Suprema Corte enunciando un importante principio secondo cui ai fini del riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. "qualora le frasi diffamatorie siano formulate a mezzo social network, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo".
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 31 marzo 2021
Dal 2016 al 2021 i sinistri con vittime sono scesi da 2.129 a 1.718. Gli incidenti avvengono soprattutto nelle metropoli. L'ultimo mazzo di fiori a bordo strada è per una signora 68enne di Montecatini, caduta ieri dalla bici lungo una strada periferica.
La Polizia municipale sta indagando per accertare se abbia sbattuto la testa a terra dopo aver sfiorato un furgone parcheggiato o se invece, secondo un'altra ipotesi, possa esser stata urtata da un'auto che poi è fuggita. Saranno i filmati delle telecamere di sorveglianza a confermare o smentire l'ipotesi.
Dati alla mano, tuttavia, nell'ultimo quinquennio nelle grandi aree urbane italiane gli incidenti mortali sono scesi da 2.129 a 1.718. E il reato di omicidio stradale (introdotto nel marzo 2016 con l'articolo 589 bis del codice penale e che prevede pene fino a 7 o a 12 anni, in caso di stato di ebbrezza o uso di stupefacenti) conta numeri pesanti, con 2.455 guidatori indagati nelle grandi città per aver ucciso qualcuno, più altri 18.882 finiti sotto inchiesta per il reato di lesioni personali stradali (che scatta d'ufficio in caso di oltre 40 giorni di prognosi).
Lo rivelano i dati di un dossier dell'Anci, che rappresenta gli oltre 8mila comuni italiani: "Cinque anni fa abbiamo voluto il reato di omicidio stradale perché è necessario proteggere la sicurezza dei cittadini a cominciare dagli utenti più deboli della strada, come pedoni e ciclisti - ragiona Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci -. I dati raccolti dalle nostre polizie locali dimostrano che è stata una decisione corretta".
Il dossier. Come detto, rispetto al periodo 2011-2015, nei cinque anni successivi nelle grandi aree urbane è sceso nettamente il numero dei sinistri mortali. Ma dal rapporto emerge pure come, fra il 2016 e il 2021, le polizie locali dei capoluoghi di provincia abbiano rilevato 2.837 incidenti mortali, con 2.932 decessi, più altri 306.746 scontri con feriti. Molto spesso, le vittime sono i pedoni (1.014) o i ciclisti, con 232 deceduti.
"Sono ancora tante le vittime, di incidenti spesso provocati dalla distrazione di chi si mette alla guida, dalla scarsa consapevolezza dei rischi collegati alla propria condotta", osserva ancora Decaro, ricordando il "gran lavoro degli agenti delle polizie locali, presidio fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità". Secondo dati Aci-Istat 2019, gli agenti locali rilevano il 65% dei sinistri stradali mortali e con feriti ogni anno in Italia, con repertamento delle fonti di prova e "ricostruzione della cinematica" (anche attraverso nuove tecnologie e i sistemi di videosorveglianza cittadina) per avviare le indagini anche nei casi di pirateria stradale.
Roma 'covo di pirati'. Fra le città con più di 150mila abitanti e i capoluoghi di regione, la Capitale vanta un triste primato: 622 incidenti con 635 morti. Seguono Milano (197 con 201 deceduti); Napoli (137 con 138); Torino (126 con 129) e Genova (97 con 99 decessi). Le aree urbane con il calo più marcato di decessi rispetto al quinquennio precedente sono state: Roma (da 807 a 635); Milano (da 241 a 201); Firenze (da 86 a 47) e Bologna (da 92 a 73). In totale, come detto, le persone indagate per omicidio stradale sono state 2.455, con casi aggravati da guida alterata da ebbrezza alcolica (160) e da sostanze stupefacenti (135).
Nonostante il nuovo reato, la pirateria stradale continua, con 183 casi di fuga e omissione di soccorso a persone poi decedute: episodi avvenuti soprattutto nelle grandi città (57 casi nella Capitale, altri 12 a Milano). I 'motivi' addotti dagli indagati per la fuga? Soprattutto la "mancanza di copertura assicurativa o un problema con la patente (mai conseguita, sospesa o revocata)".
Prove robuste, processi più rapidi. Secondo il dossier dell'Anci, "la stragrande maggioranza dei procedimenti penali si conclude già in udienza preliminare" con la richiesta degli imputati "di un rito alternativo con riduzione della pena". Rispetto alla durata, grazie ai "tempestivi rilievi nei sinistri stradali", si è notata "una riduzione dei tempi delle sentenze, con decisioni della Corte di Cassazione in molti casi avvenuti nel quinquennio". Nessuno restituirà ai propri cari le persone perdute, ma almeno molti di quei processi non durano più decenni.
today.it, 31 marzo 2021
L'appello arriva da Gianpietro Pegoraro, coordinatore del sindacato Fp Cgil Veneto Polizia Penitenziaria, e da Franca Vento, Segretaria regionale della Fp Cgil. Da alcuni giorni, a macchia di leopardo, sono iniziate le vaccinazioni nelle carceri del Veneto, ma i sindacati lamentano la somministrazione solo parziale delle dosi al personale di polizia penitenziaria e agli altri operatori.
"Le somministrazioni vanno a rilento ed in alcuni istituti hanno subito dei stop temporanei, questo in base all'organizzazione dell'Ulss di appartenenza - dicono Gianpietro Pegoraro, coordinatore del sindacato Fp Cgil Veneto Polizia Penitenziaria, e Franca Vento, Segretaria regionale Fp Cgil - Ritardi che stanno mettendo a dura prova il personale, che si vede rinviare il vaccino. Oltre al ritardo si aggiunge la confusione su chi deve fare il vaccino e chi al momento non lo può fare poiché era risultato positivo al Covid e da diverso tempo si è negativizzato.
Per quest'ultime persone non vi è una data precisa in cui possono eseguire la vaccinazione, in alcuni istituti si parla di eseguire il vaccino da giugno. In attesa di una accelerazione delle vaccinazioni all'interno delle carceri spuntano nuovi focolai sia tra detenuti che tra il personale di polizia. Come Fp Cgil riteniamo sia fondamentale per la tutela di chi lavora in carcere e di chi in carcere sconta la pena, che i tempi di vaccinazione siano celeri e senza ritardi di nessun genere, poiché non ci si può permettere che con i ritardi nelle somministrazioni possano sorgere fatti che possono mettere a rischio oltre la sicurezza degli istituti ma in particolar modo la sicurezza operatori e detenuti. Per tanto si chiede che le vaccinazioni all'interno delle carceri venete avvengano con rapidità e senza ritardi alcuni rivolte a tutto il personale che lavora all'interno delle stesse"
L'Adige, 31 marzo 2021
La Garante Menghini ha fatto il punto della situazione in Quarta commissione. Sono 294 (dati aggiornati il 22 marzo) i detenuti presenti nella Casa circondariale: 22 donne e 272 uomini. Lo ha detto ieri mattina, 30 marzo, la garante dei detenuti Antonia Menghini illustrando alla Commissione la condizione della Casa Circondariale di Spini di Gardolo a partire dall'inquadramento del settore negli interventi governativi più rilevanti connessi alla diffusione dell'epidemia da Covid19, che hanno comportato una flessione significativa delle presenze negli istituti, in particolare nei mesi di marzo ed aprile.
La situazione - Venendo alla Casa Circondariale di Trento Menghini ha rilevato una serie di criticità legate al superamento del numero delle presenze, alla crescita delle presenze di detenuti protetti e alla sospensione dei trasferimenti su richiesta delle persone detenute dal 10 novembre 2020. La Garante ha poi illustrato alcuni dati, rilevando un trend negativo con riferimento al lavoro in carcere, che registra una riduzione del 20% rispetto al 2017. Le criticità legate a questo aspetto sono connesse alla carenza di risorse, al fatto che l'offerta occupazionale per i detenuti "protetti" sia largamente inferiore a quella dei detenuti comuni e alla sospensione delle attività formative per i detenuti protetti, in attesa del nuovo bando dell'Agenzia del Lavoro. Fortunatamente in generale Menghini ha detto che l'emergenza Covid ha inciso solo marginalmente sul versante occupazionale.
Tra le criticità connesse all'epidemia la Garante ha sollevato il condizionamento sui corsi scolastici, con la sospensione dell'attività in presenza, cui si è aggiunta la difficoltà della realizzazione della connessione delle aule alla rete Internet per l'attivazione della Dad in modalità digitale, che entrerà presumibilmente a regime entro la fine di aprile. Allo stesso modo, nel periodo di emergenza, sono stati prima sospesi e poi ridotti i contatti con l'esterno, rimpiazzati solo parzialmente con il sistema delle video chiamate WhatsApp, pur avendo purtroppo attualmente a disposizione solo un dispositivo per ognuna delle sei sezioni. Sospese a più riprese anche le attività collettive e l'ingresso degli operatori per i gruppi di confronto e gli sportelli informativi.
Situazione del Covid in carcere - Quanto al Covid nella casa di Gardolo, nella prima ondata si registrarono solo 7 casi di contagio, mentre a inizio dicembre si raggiunse la punta massima di 32 casi, fortunatamente asintomatici o paucisintomatici, e al 22 marzo non si registrano contagi né tra la popolazione detenuta, né tra la polizia penitenziaria.
Il 15 marzo è iniziata la campagna vaccinale in carcere, ma Menghini ha rilevato un'adesione inferiore alle aspettative nonostante l'attività di informazione e sensibilizzazione svolta dall'area sanitaria, probabilmente collegata al caso Astrazeneca. Gli spunti dei consiglieri: percentuale di stranieri detenuti più alta che altrove, didattica a distanza, carenze di organico, misure di avvicinamento detenuti-famigliari ecc.
L'intervento di Alessia Ambrosi - Alessia Ambrosi (Fratelli d'Italia) ha chiesto cosa ci si debba aspettare nel post Covid in termini di presenze e perché in Trentino c'è un'inversione di tendenza rispetto al dato italiano, nell'incidenza di detenuti stranieri sul totale della popolazione carceraria.
La richiesta di Ferrari, Marini, Cia e Marini - Sara Ferrari ha sollecitato maggiori informazioni sulla Dad e Paolo Zanella (Futura) ha chiesto se ci sono prospettive a breve termine nell'introduzione di misure per consentire l'avvicinamento del detenuto ai famigliari.
Alex Marini (5 Stelle) ha posto la questione dei limiti dell'organico chiedendo se queste limitino la Garante nello svolgimento delle sue funzioni. Infine, Claudio Cia ha chiesto maggiori informazioni sulle poche adesioni al vaccino, ovvero se ci sia maggiore incidenza tra detenuti o personale carcerario.
La replica di Menghini - Nella replica, Menghini ha detto che è difficile una valutazione sul post Covid in termini di presenze, perché i provvedimenti varati non possono essere potenzialmente risolutivi della situazione di sovraffollamento delle carceri: se non ci saranno misure specifiche e dedicate, i dati si manterranno probabilmente costanti. Quanto alle presenze straniere Menghini ha osservato che in molti istituti di confine c'è una presenza più significativa di stranieri, però rispetto a Trento probabilmente molto è legato al meccanismo dei trasferimenti da carcere a carcere, perlopiù detenuti stranieri, dal Veneto e non solo.
I numeri non entusiasmanti delle adesioni al vaccino riguardano anche gli operatori di polizia penitenziaria, non solo la popolazione carceraria. Sulla Dad, Menghini ha precisato che i tempi per la predisposizione della strumentazione necessaria, la progettazione e i lavori, non sono stati immediati e allo stato attuale la didattica a distanza non è attiva, ma verrà messa a punto entro fine aprile. L'avvicinamento agli affetti e la possibilità di contatto con il nucleo famigliare è fondamentale per il detenuto, ha detto Menghini che ha chiarito di aver posto l'attenzione su questa tematica all'assemblea dei garanti regionali, però le difficoltà non sono poche e le situazioni sono tra le più variegate.
Infine, la Garante ha detto che la contingenza epidemiologica ha creato una situazione particolarmente pesante e difficile, dal momento che è la sola a poter entrare in carcere dall'inizio dell'emergenza. A questo si aggiunge il parziale distaccamento dell'unica risorsa formata e capace a sua disposizione: la mole di lavoro dell'ufficio del garante è molto significativa, il numero di colloqui e di adempimenti sono cospicui e le risorse umane in questo senso sono fondamentali.
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 31 marzo 2021
Per la morte di otto dei nove detenuti nella rivolta di Modena è stata chiesta l'archiviazione, ma i legali di Hafedh Chouchane si sono opposti. Come già riportato da diversi giornali, ai primi di marzo la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione per la morte di otto dei nove detenuti che hanno perso la vita l'anno scorso durante la rivolta di Modena dentro la casa circondariale di Sant'Anna. "A seguito degli accertamenti medico legali e chimico tossicologici l'individuazione delle cause del decesso conduce per tutti alle complicazioni respiratorie causate dall'assunzione massiccia di metadone e altri farmaci. Viene esclusa per tutti l'incidenza concausale di altri fattori di carattere violento", così in sostanza la procura ha liquidato la questione. In realtà, nessuno ha messo in discussione la causa della morte. Senza dubbio è overdose di metadone e altre sostanze. Ma da sola non basta, anche perché, sia pure prendendo atto che la Polizia penitenziaria si è trovata ad affrontare era complicata e delicata, si tratta di una rivolta all'interno di un carcere: un evento prevedibile e, nei limiti del possibile, evitabile.
Ad Hafedh Chouchane mancavano poche settimane per la fine della pena - Ad esempio c'è stata una pronta opposizione alla richiesta di archiviazione per il caso di Hafedh Chouchane. La sua vicenda è stata resa pubblica da Il Dubbio appena qualche giorno dopo i decessi a seguito delle rivolte. Una storia amara, visto che al ragazzo mancavano solo due settimane per finire di scontare la pena. Ma non ha fatto in tempo. Contestualizziamo. L'impatto della pandemia ha generato paura e spaesamento nei reclusi. Ogni giorno su tv, radio, giornali, si chiedeva di mantenere il distanziamento sociale e di evitare assembramenti: due cose inconciliabili nelle nostre carceri. Queste preoccupazioni e la chiusura dei colloqui, hanno portato poi a far esplodere gli animi e alle proteste che ad inizio marzo del 2020 hanno interessato decine di istituti in tutto il Paese.
Quattordici morti tra Modena e Rieti - Durante quelle proteste quattordici detenuti morirono nelle carceri di Modena e Rieti. Nove solo nella rivolta di Modena. Tranne il caso di Salvatore Piscitelli, per tutti gli altri è stata chiesta l'archiviazione. Tra di loro c'è, appunto, il tunisino Chouchane.Ma quali aspetti sono stati poco considerati dalla Procura relativamente al caso del ragazzo tunisino, ma che si possono estendere anche nei confronti di tutti gli altri? La richiesta di archiviazione a cui perviene la Procura appare censurabile sia riguardo alle questioni processuali, sia per ciò che attiene alle questioni di merito.
Punto primo. Il carcere, come altre strutture pubbliche richiede l'adozione di tutte le misure idonee a evitare qualsiasi tipo di danno o pericolo. Esiste una posizione di garanzia in capo a chi gestisce tali strutture, su cui grava l'obbligo di protezione del diritto alla salute, ancor di più in un luogo come il carcere a forte rischio di situazione di pericolo e la sicurezza.
La situazione del carcere di Modena era di sovraffollamento carcerario particolarmente grave, con una percentuale pari al 147%. Era prevedibile uno sviluppo così violento, quello della rivolta, in presenza di parametri fortemente lontani da quelli ordinari? Proprio la posizione di garanzia richiesta a tutto il personale presente in Istituto impone che negli istituti penitenziari i medicinali (quali il metadone) siano messi al sicuro e contenuti all'interno di casseforti o armadi blindati. Si ha quindi il dovere di non lasciare incustodito questo tipo di sostanza poiché l'uso scorretto può portare ad una overdose. È stato fatto tutto ciò?
L'armadio blindato che conteneva il metadone era stato chiuso? - L'amministrazione penitenziaria, come suo dovere, ha vigilato affinché il detenuto non compia determinati atti che, soprattutto se tossicodipendente, sono prevedibili in situazioni di rivolta? Il metadone si trovava all'interno di un armadio blindato, trovato aperto e non scassinato, di cui manca la prova che fosse stato chiuso a chiave quella mattina e la cui chiave si trovava, comunque, all'interno di una presunta cassetta di sicurezza. Tra l'altro alla facile portata dei detenuti che in pochi minuti ne sono entrati in possesso.
Vi sono poi delle discrepanze temporali tra i racconti delle infermiere presenti durante la rivolta di Modena, che davano contezza della chiusura dell'armadio contenente il metadone fino alle 16 circa, e l'intervento del 118, che già dalle 14 e 30 operava su soggetti in preda ad overdose. Inoltre, come già emerge dalla lettura della richiesta di archiviazione, le due infermiere non hanno mai dichiarato di aver, una volta iniziata la fase concitata della rivolta, messo a riparo il metadone - sul quale stavano lavorando - nell'armadio blindato e chiuso a chiave. Non dicono di averlo fatto durante la fase concitata e nemmeno quando sono uscite pacificamente scortate dai detenuti: danno una descrizione precisa di ogni singolo avvenimento e stato d'animo di quei momenti, ma mai dicono di aver chiuso a chiave l'armadio blindato.
Incongruenze tra le dichiarazioni dei detenuti e quelle degli agenti - Altre criticità emergono dalla lettura delle ultime ore di vita di Chouchane, durante la rivolta di Modena. Anche in questo caso, questi elementi si desumono già dalla lettura della richiesta di archiviazione.
Infatti dal confronto tra le dichiarazioni dei detenuti, nonostante molti incomprensibilmente non siano stati sentiti (seppur identificati), e le dichiarazioni degli agenti emergono diverse incongruenze, anche molto evidenti, sul luogo, le modalità e l'orario in cui è stato portato il detenuto agli agenti affinché ricevesse le cure del caso.
Il comandante Pellegrino, in una prima versione dichiara che il corpo di Hafedh è stato portato al passo carraio alle ore 19.30 da detenuti rimasti non identificati e di averlo poi immediatamente sottoposto alle cure mediche: in realtà, risulta dagli atti che solo alle 20 e 20 il medico del 118 lo hanno soccorso e constatato il decesso.
Dunque 50 minuti dopo, seppure la distanza tra il passo carraio interno e l'esterno è di poche decine di metri. In una seconda versione, del 19 marzo, lo stesso Comandante dice che il corpo di Hafedh è stato portato all'attenzione degli agenti penitenziari nel piano terra (dunque all'interno del carcere), nei pressi del sottoscala dell'ingresso 88. Dunque in un posto differente. Il detenuto citato nella richiesta di archiviazione dice invece di averlo portato, insieme ad altri detenuti non sentiti ma identificati, alla rotonda del carcere.
Gli orari dei soccorsi al ragazzo tunisino non coincidono - Quindi sempre all'interno del carcere e in un orario che dalle sue dichiarazioni si ricostruisce intorno alle ore 14.30. Gli orari non tornano: parliamo di cinque ore prima delle 19.30 indicate nella prima versione del Comandante e sei ore prima il soccorso del 118. Qual è la versione giusta?
Differenze di alcune ore che hanno giocato un ruolo di primo ordine nella morte dello stesso. Infatti, come evidenziato dalla dottoressa Del Borrello nella sua perizia di parte, un intervento maggiormente tempestivo avrebbe potuto salvare la vita al soggetto. Tutto questo non viene affrontato dalla Procura nella richiesta di archiviazione. Eppure sono elementi da approfondire, bisogna dipanare tutte le evidenti contraddizioni.
Due sono i temi da affrontare. Il primo tema è la mancata custodia dei detenuti, soprattutto quei soggetti vulnerabili come i tossicodipendenti che sono riusciti ad accedere con facilità al metadone. Il secondo tema è la contraddizione sugli orari e il luogo dove è stato portato il corpo del tunisino in stato comatoso. Senza approfondire ulteriormente le indagini, non si potrà mai chiarire davvero cosa sia successo in quei giorni nel carcere durante la rivolta di Modena.
lavocetorino.it, 31 marzo 2021
Accade all'istituto di detenzione Cerialdo di Cuneo, dove in totale si registrano 11 positivi tra i detenuti oltre a 6 agenti. Detenuti in regime di "carcere duro" (41bis) positivi al Covid. Accade all'istituto di detenzione Cerialdo di Cuneo, dove si registrano 11 detenuti positivi al virus oltre a 6 agenti. Nelle carceri piemontesi ci sono positivi anche ad Asti (un focolaio con 51 detenuti su 298, oltre a 8 agenti) e Saluzzo, sempre in provincia di Cuneo, con 27 detenuti (su 409 ospiti) e 4 tra agenti e personale positivi. Solo il carcere di Vercelli è "Covid-free".
"Nelle tre carceri piemontesi sono in corso le vaccinazioni anche sulla popolazione carceraria - osserva Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti -. Il Piemonte ha scelto una strategia sbagliata, inseguendo il contagio con le vaccinazioni, senza prevenirlo. Nelle prossime ore il comitato tecnico scientifico nazionale invierà linee guida dettagliate per le immunizzazioni nella popolazione carceraria, che include popolazione, agenti e operatori
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