di Claudia Morelli
Italia Oggi, 2 marzo 2020
Via libera dal Parlamento alla conversione in Legge del Decreto n. 161 del 2019. Intercettazioni, più spazio ai difensori; ma trojan ad ampio raggio e utilizzo dei risultati in procedimenti diversi. Tutto dal 1° maggio prossimo e per i processi penali iscritti a partire dalla stessa data.
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 2 marzo 2020
Il virus "Corona" sta perdendo potenza. Non so se potenza biologica, sicuramente potenza mediatica. In Italia, al momento, si contano circa 400 casi di possibile infezione, ma ora le autorità dicono che forse sono meno. Comunque sono un numero tra le tre e le cinquemila volte più piccoli di quelli che servono per conteggiare i casi di influenza. L'influenza è una malattia molto simile a quella del virus "Corona". I morti però sono molti di più. Ieri, in un'intervista al nostro giornale, la ex ministra Lorenzin ci ha fatto sapere che nel 2015 furono circa 4.500. Il virus Corona finora ne ha provocati una decina, ma non è sicuro che i decessi siano dovuti al virus, anzi è improbabile.
di William Frediani*
Ristretti Orizzonti, 2 marzo 2020
La carica dei Garante dei detenuti è vacante in Toscana dall'ottobre dello scorso anno. Trovo paradossale che questo si stia verificando nella regione che, per prima in Italia, ha abolito la condanna a morte e si è dimostrata sempre aperta a una visione umana della pena.
Ho scritto un libro sulla vita quotidiana in carcere, che ho ancora inciso sulla pelle e nell'anima, ho tenuto seminari e conferenze in scuole e università italiane e, in tutto il lavoro di ricerca e di confronto, è sempre emerso il lato più oscuro del sistema penitenziario: la sua auto-referenzialità, il suo rigore punitivo privato, la mancanza di un organo che rappresenti - per statuto - i prigionieri e li tuteli dalle storture istituzionali.
La figura del Garante è estremamente importante e la notizia che la sua nomina possa essere sospesa per ragioni di palazzo e spartizioni partitiche "all'italiana" crea angoscia e timori fondati di politiche perniciose nei confronti della popolazione carceraria.
Auspico, dunque, che si possa trovare una soluzione a questo vuoto preoccupante nel minor tempo possibile, senza aspettare i risultati della tornata elettorale che vedrà impegnata la Toscana nelle prossime settimane; che si agisca nell'interesse degli "ultimi", dei reclusi, degli internati di ogni colore, estromessi dalla civiltà e privati d'ogni rappresentanza e d'ogni parvenza di cittadinanza.
Al di là della scelta che verrà fatta, mi auguro che il nuovo Garante sia una persona con curriculum prestigioso, un provato difensore sincero dei diritti dei prigionieri; sincero perché li conosce, perché per anni e anni è stato al loro fianco. Una persona con una visione aperta e civile che contempli l'idea di una pena che garantisca una salute psico-fisica ai detenuti almeno parificata a quella degli altri esseri umani in libertà. Sarebbe, questa, una "rivoluzione copernicana" della solidarietà.
Auspico, inoltre, che sia una persona accettata dai prigionieri, una persona di cui si possano fidare. E non trovo assurda o lesiva delle libertà democratiche l'idea che i detenuti vengano ascoltati prima di effettuare la nomina. Mi viene addirittura l'insana idea che il Garante dovrebbe essere eletto dai detenuti a loro tutela, esattamente come fu per i Tribuni della plebe o i Capitani del Popolo.
Inizialmente cariche non ufficiali, poi inserite a tutti gli effetti negli ordinamenti costituzionali in cui operavano. Mi domando se la Repubblica romana avrebbe avuto una storia così gloriosa senza i Tribuni della plebe, o se il Comune medievale sarebbe stato tanto importante senza il Capitano del Popolo, eletto per contrastare le angherie del potere sulla cittadinanza. Ma questa è solo un'utopia, per il momento. Certo è che dovremmo augurarci che il nuovo Garante sia una persona che trovi largo consenso nelle celle. La consultazione dei prigionieri alla scelta del Garante sarebbe, oltretutto, un'opera di partecipazione alla vita "istituzionale" rientrante in quell'azione di "recupero" che la società dovrebbe promuovere.
Sia nominato il Garante, dunque, senza interessi di parte o spartizione di poltrone. Non una persona estranea al mondo della prigione, ma una che conosca l'odore di polvere, sigarette e cemento delle celle, che sappia quanto distruttivo è il rumore delle serrature di acciaio, che abbia assaggiato il rancio immangiabile del vitto, che abbia visto gli effetti devastanti della deprivazione sensoriale e affettiva, che sia perfettamente conscia della tortura ambientale che si riproduce ogni giorno sui corpi e nei cervelli. Una persona che abbia conosciuto il carcere umanamente e professionalmente. Se mi si chiedesse di scegliere un nome tra i candidati, non avrei dubbi: Francesco Ceraudo.
*Autore di "Un universo di acciaio e cemento", Sensibili alle Foglie, 2018
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2020
Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 30 gennaio 2020 n. 3899. Nel processo penale, l'imputato, pur non gravando su di lui un onere probatorio, ha tuttavia un onere di allegazione, in virtù del quale egli è peraltro tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei - beninteso, ove riscontrati - a volgere il giudizio in suo favore.
Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza 30 gennaio 2020 n. 3899. Un'affermazione resa in una vicenda in cui l'imputato, condannato per il reato di omicidio colposo conseguente a incidente stradale, aveva evocato a sua difesa, il tema del malore.
Secondo la Cassazione, quindi, in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga prospettata dalla difesa dell'imputato la tesi del malore, il giudice di merito può correttamente disattenderla qualora manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile, specie laddove per converso siano presenti elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida.
In tema, più in generale, sul tema della distribuzione degli oneri probatori sull'essersi verificato un malore improvviso, è pacifica l'affermazione secondo cui non è sufficiente che tale situazione venga dedotta perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti complessi sulle effettive condizioni psicofisiche dell'imputato al momento del fatto.
Infatti, in mancanza di allegazione di elementi precisi e specifici e in presenza di risultanze inequivoche confortanti la colpevolezza, deve presumersi che la condotta del soggetto, normalmente capace, sia riferibile a un'azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata.
Ne deriva che il giudice ben può respingere la tesi difensiva del malore improvviso laddove manchino elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio, l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato), specie se, per converso, emergano elementi idonei a far ritenere che la perdita del controllo del veicolo è stata determinata da altro fattore non imprevedibile (improvviso colpo di sonno) (in termini, cfr. Cassazione, sezione IV, 12 giugno 1991, Esposti; nonché, sezione IV, 30 ottobre 2001, Bonanno; sezione IV, 20 maggio 2004, Oddo).
di Stefano Loconte
Italia Oggi, 2 marzo 2020
I chiarimenti della Corte di cassazione sull'applicabilità della messa alla prova. In materia di reati tributari, per essere ammessi all'istituto processuale della messa alla prova, non è necessario ed automatico aver risarcito il danno e dunque avere estinto il debito tributario: è quanto ha statuito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3179 depositata il 27 gennaio scorso, prospettando così ai contribuenti che si trovano coinvolti in un procedimento penale per evasione la possibilità di estinguere il reato pur senza pagare il debito.
Il caso. Una contribuente era imputata per il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 5, Dlgs 74/2000. Nel corso del procedimento penale, la stessa chiedeva di essere ammessa all'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p. Il Tribunale concedeva l'istituto, subordinandolo però alla integrale estinzione del debito tributario, così come era stato quantificato dall'agente della riscossione.
L'imputata ricorreva, pertanto, in Cassazione, lamentando come i giudici avessero erroneamente previsto l'estinzione del debito tributario quale condicio sine qua non per accedere alla suddetta procedura, senza peraltro aver acquisito il preventivo consenso dell'interessata, che sarebbe stato al contrario necessario trattandosi di una modifica del programma di trattamento.
Inoltre, evidenziava violazione della norma di cui all'art. 168-bis c.p., comma 2, che postula il risarcimento del danno "ove possibile", mentre l'ordinanza impugnata non aveva tenuto conto dell'ammissione dell'imputata al patrocinio a spese dello Stato, così omettendo di effettuare alcuna analisi o ponderazione della situazione economica della stessa, e negandole a priori la sospensione del procedimento con messa alla prova laddove invece la mancata effettuazione integrale del pagamento non poteva avere carattere di per sé ostativo.
La normativa. L'istituto oggetto della sentenza, ovvero la sospensione del processo con messa alla prova, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 67/2014. Si tratta, in sintesi, di una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
Specificamente, la sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile a tutti i reati, ma solo a quelli meno gravi, quali quelli puniti con la sola pena pecuniaria, nonché con la reclusione fi no a quattro anni. Inoltre, può essere concessa alla stessa persona una sola volta: quindi nel caso di commissione di un nuovo reato l'imputato non potrà più chiederla, anche se la prima volta la messa prova è stata revocata o ha avuto esito negativo.
Analogamente, non può essere concessa a chi sia stato dichiarato delinquente abituale, per professione o per tendenza. Per ottenere il beneficio l'imputato deve rivolgersi all'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe) territorialmente competente, chiedendo l'elaborazione di un programma di trattamento a cui l'imputato deve attenersi.
La messa alla prova comporta in particolare la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; la concessione è altresì subordinata all'affidamento dell'imputato al servizio sociale, e alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi.
Come anticipato, l'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato, mentre quello negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.
Con particolare riferimento alla fattispecie di reato in esame, il limite edittale di quattro anni ha fatto sì che l'istituto si applicasse anche ad alcuni reati tributari previsti dal Dlgs 74/2000, anche se il novero ora si è ridotto drasticamente. Infatti, alla luce del dl 124/2019 al sistema penal-tributario, caratterizzato da un inasprimento del trattamento sanzionatorio per la maggior parte delle fattispecie, l'istituto, a partire dal 25 dicembre 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione 157/2019, può applicarsi solo ai reati di omesso versamento di ritenute o Iva, indebita compensazione con crediti non spettanti e sottrazione fraudolenta per un ammontare complessivo non superiore a 200 mila euro.
Prima delle modifiche apportate dal predetto decreto, vi rientravano anche l'infedele e l'omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma l'innalzamento del massimo edittale di pena rispettivamente a 4 anni e sei mesi e 5 anni di reclusione ne comporta l'esclusione, con la conseguenza che sarà possibile beneficiare della messa alla prova solo se i suddetti reati siano stati commessi anteriormente alla entrata in vigore della riforma.
La decisione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3179/2020, ha accolto il ricorso della contribuente. La Suprema corte ricorda, anzitutto, che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, c.p.p., in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.
Inoltre, poiché la lettera della norma prevede, ai fi ni della messa alla prova, il risarcimento del danno solo "ove possibile", va esclusa l'automatica subordinazione dell'accesso alla procedura al ristoro del danno. Peraltro, nel caso degli illeciti fi scali, tale risarcimento è rappresentato dalla restituzione del debito erariale, con la conseguenza che il giudice non può pretendere automaticamente il pagamento per beneficiare dell'istituto; bensì nel caso di specie avrebbe dovuto procedere nel rispetto del suddetto art. 464-bis c.p.p., secondo cui al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Da qui l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.
di Laura Montanari
La Repubblica, 2 marzo 2020
Franco Corleone digiuna per protesta. Tra i nomi in campo deciderà il Consiglio regionale. "Bisogna fare in fretta a nominare il mio successore". Dice e intanto lui comincia da oggi uno sciopero della fame di tre giorni. Franco Corleone è l'ultimo garante regionale per i diritti dei detenuti, il suo mandato è scaduto lo scorso 26 ottobre. Poi è stato prorogato per altri novanta giorni. Ma è finita anche la proroga e da un mese quel ruolo è vacante.
"La Regione proceda in fretta alla nomina, nelle carceri ci sono tanti problemi da affrontare (a cominciare dal sovraffollamento) e la figura del garante è decisiva" dice ancora Corleone. La commissione Affari istituzionali si riunirà proprio fra tre giorni, mercoledì per selezionare una cerchia ristretta di nomi di uno o due nomi da sottoporre al consiglio che dovrebbe decidere il 10 o l'11 marzo. Poi provvederà alla nomina.
I giochi sono aperti. Fra i candidati in corsa c'è Giuseppe Fanfani, ex sindaco di Arezzo (per due mandati), avvocato, ex deputato Dem ed ex componente laico del Consiglio superiore della magistratura. In corsa anche Francesco Ceraudo, pioniere della medicina penitenziaria, ha diretto per diversi anni il Centro clinico del carcere Don Bosco di Pisa, è autore del libro "Uomini come bestie" (Edizioni Ets) proprio sulla condizione negli istituti di pena.
Altri candidati sono Emilio Santoro, docente universitario, ordinario di Filosofia del diritto e diritto degli stranieri all'università di Firenze e tra i fondatori dell'Altro Diritto, Saverio Migliori altro docente universitario, responsabile dell'area carcere e giustizia per la Fondazione Michelucci e Roberto Bocchieri, medico, esperto di psichiatria, si è a lungo occupato di questioni legate alla salute in carcere, è stato il responsabile del progetto speciale Sollicciano e Gozzini per la Regione Toscana.
Sul ritardo della Regione in merito alla nomina del successore di Franco Corleone interviene Eros Cruccolini, garante per i diritti dei detenuti del Comune di Firenze: "Il Consiglio regionale sciolga al più presto il nodo della nomina essendo ormai scaduto il mandato di Corleone e non potendo ancora permanere questa incomprensibile vacanza".
Uno stallo che potrebbe nascondere divisioni politiche sul nome a cui affidare l'incarico. "I tempi si stanno oltremodo dilungando e mi sembra paradossale che non si riesca a trovare un percorso condiviso per questa necessaria nomina - riprende Eros Cruccolini - per cui chiedo pubblicamente di evitare dispute territoriali o candidature di bandiera e si trovi un percorso politico che sia condiviso all'interno della maggioranza auspicando un dialogo costruttivo tra Pd ed Italia Viva e trovando magari anche altre convergenze nell'ambito della sinistra o comunque con chi esprima sensibilità in proposito".
Secondo Cruccolini la partita sarebbe ristretta a tre nomi: "in ordine alfabetico, Bocchieri, Ceraudo e Fanfani ciascuno con specifica competenza e storia curriculare per cui, visto che andiamo verso nuove elezioni e abbiamo bisogno di coesione e condivisione su percorsi unitari, mi auguro che si riesca a mettere in pratica questi propositi".
Corleone ha spiegato ieri che "Nessuno in Regione mi ha chiesto un consiglio o una valutazione per la scelta tra i candidati. Mi auguro - aggiunge - che la preferenza vada a chi garantisca un impegno totale per la difesa dei diritti e della dignità delle persone private della libertà secondo i principi della Costituzione".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 2 marzo 2020
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 14 febbraio 2020 n. 5927. Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione del fatto di lieve entità ex articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990, è necessaria la valutazione complessiva degli indici elencati dalla disposizione. Solo poi all'esito della "valutazione globale" di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri (come argomentato dalle sezioni Unite, 27 settembre 2018, Murolo).
A tal riguardo, prosegue la sentenza 14 febbraio 2020 n. 5927, non è revocabile in dubbio che lo svolgimento dell'attività di spaccio in forma organizzata non sia di per sé ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, giusta l'espressa previsione dell'articolo 74, comma 6, del Dpr n. 309 del 1990, nella parte in cui riconosce (e sanziona con una pena più mite) la figura dell'associazione finalizzata al narcotraffico di lieve entità. Ciò nondimeno, tale assunto è valevole solo allorché si tratti comunque di un'attività di spaccio che sia suscettibile di essere ricondotta nell'alveo dell'ipotesi meno grave, alla luce dei parametri fissati al comma 5 del citato articolo 73 unitariamente valutati secondo le indicazioni delle sezioni Unite.
Proprio da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretto il diniego del fatto lieve motivato non solo in ragione della professionalità e della sistematicità dello spaccio - in effetti astrattamente compatibili con l'ipotesi lieve - ma ponendo soprattutto in risalto una serie di elementi non irragionevolmente considerati non conciliabili con la fattispecie attenuata: l'uso di un apposito locale destinato all'attività di spaccio; il rinvenimento di materiale atto al confezionamento della droga; la presenza di cosiddetti "pizzini" con l'annotazione della contabilità della clientela e dei relativi numeri di telefono; la contestuale detenzione di materiale drogante di diverso tipo; e, soprattutto, il rilevante dato ponderale delle sostanze detenute a fini di spaccio; elementi tutti deponenti per un rischio elevato di diffusività delle sostanze stupefacenti.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che fattispecie di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 richiede una valutazione complessiva di tutti i parametri richiamati dalla norma stessa (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza), nessuno escluso, sì da giustificare il riconoscimento dell'ipotesi attenuata soltanto quando gli stessi depongano nel senso di un fatto di lieve entità; con la speculare conseguenza per cui, di contro, è sufficiente che uno solo dei canoni citati ecceda questo limite per giustificare il diniego dell'ipotesi di reato di minore gravità (tra le tante, sezione III, 4 dicembre 2014, M. e altro, nella specie, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha ritenuto immotivata la qualificazione del fatto come lieve operata dal giudice di merito, che, a tal fine, aveva impropriamente proceduto a un frazionamento della condotta - detenzione di cocaina e marijuana - non consentito alla luce della contestualità spazio-temporale che aveva caratterizzato la detenzione delle sostanze, valorizzando solo il quantitativo di una delle due; nonché, sezione VI, 6 dicembre 2018, Izzo, laddove si è precisato che, nell'ambito di questa valutazione complessiva della vicenda, anche la condotta del reo successiva al fatto di reato - nella specie, il perdurante svolgimento dell'attività illecita pur in costanza di arresti domiciliari - può legittimamente essere valorizzata dal giudice, all'interno della valutazione globale e unitaria del fatto, giacché tale dato rientra a pieno titolo tra le "modalità e circostanze dell'azione", cui fa espresso riferimento il citato comma 5, se e in quanto è in grado di rivelare l'inserimento del reo all'interno di una rete commerciale, sia di clienti che di fornitori, significativamente vasta e stabile; sezione IV, 8 novembre 2019, Huayanay, che, proprio in ragione della ravvisata necessità di un apprezzamento congiunto dei parametri di riferimento normativo, nella specie ha annullato il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità, siccome inadeguatamente motivato solo sul numero delle dosi detenuto - neppure 40 - e sul luogo ove l'imputato si era recato per spacciare, senza alcun accenno al grado di purezza e di capacità drogante dello stupefacente, derivando per l'effetto arbitraria la ritenuta collocazione dell'imputato in un ambiente criminale).
Va ricordato che la sentenza delle sezioni Unite, 27 settembre 2018, Murolo, citata dalla sentenza massimata, ha avuto occasione di affermare che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990, in quanto è necessario procedere a una "valutazione complessiva" degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto: è in esito a tale apprezzamento complessivo che la diversità delle sostanze oggetto della condotta sarà considerata, nello specifico, ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità o no, tenendo conto che la detenzione di sostanze diverse non può essere a priori definita sempre come espressione di un più significativo inserimento dell'agente nell'ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti - e quindi di un fatto non lieve - giacché, al contrario, l'esperienza giudiziaria esprime casi in cui il possesso contestuale di differenti tipi di stupefacente è aspetto sostanzialmente neutro, come, ad esempio, quando i quantitativi detenuti risultino essere assai modesti ovvero la condotta dell'agente risulti per altro verso meramente occasionale.
di Luigi Roano
Il Mattino, 2 marzo 2020
Baby gang, se ne parla tanto, ma si fa poco. Questo il senso di una giornata di lutto perché quando un ragazzino di 15 anni muore non si può che essere in lutto. Ad aggiungere fuoco sulla benzina la furia distruttrice dei conoscenti della vittima che hanno devastato il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini facendo riemergere un problema serissimo: l'aggressione a medici e infermieri.
I politici si scuotono, ognuno propone la sua ricetta e interroga il Viminale dove il ministro Luciana Lamorgese riflette sul da farsi. Al riguardo a far sentire la voce dello Stato è il prefetto Marco Valentini. Che ha contattato i dirigenti dell'Asl Napoli 1 e assicura "l'espletamento di adeguati servizi di vigilanza, che sono stati immediatamente disposti, l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza ad obiettivi sensibili".
Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini aspetta delucidazioni sulla dinamica dei fatti e nel frattempo fa il punto della situazione: "La perdita di una giovane vita è sempre un tragico evento. Sulla valutazione dell'episodio non posso che affidarmi alla scrupolosità e alla diligenza con cui, come sempre, l'Arma dei Carabinieri e l'Autorità Giudiziaria condurranno le necessarie indagini".
Il ministro - tuttavia - è molto colpito dagli spari esplosi all'esterno della Pastrengo e dalla devastazione del pronto soccorso: "Devo però stigmatizzare - conclude - l'assoluta gravità degli atti di devastazione commessi al pronto soccorso e di intimidazione perpetrati nei pressi del Comando Provinciale dell'Arma. Sono vicino ai Carabinieri di Napoli così come ai medici e ai sanitari del Vecchio Pellegrini".
Il senso di tutta questa vicenda è che a Napoli l'emergenza criminalità - che coinvolge anche i minorenni - è nota per questo non è un caso il sindaco Luigi de Magistris e il presidente della Regione Vincenzo De Luca sono stati tra i primissimi a chiedere interventi dello Stato. Il governatore è stato al Pellegrini e invoca iniziative da parte dello Stato: "Esiste un problema di violenza diffusa - racconta - senza che nessuno sia chiamato a risponderne. Non si possono non richiamare tutte le articolazioni dello Stato a produrre iniziative concrete per porre termine a questi episodi".
Probabilmente il governatore si riferisce alla questione dell'abbassamento dell'età per la punibilità. Poi una sottolineatura polemica: "Chiediamo formalmente l'istituzione di un posto di polizia nel presidio, come già fatto senza ottenere risposta da un anno e mezzo, per l'ospedale San Giovanni Bosco". De Magistris pone l'accento pure lui sulla sicurezza dei nosocomi: "La morte di un quindicenne è sempre una tragedia. Ma è inaccettabile che sia stato devastato il pronto soccorso. Medici e infermieri devono lavorare in serenità per poter curare pazienti in emergenza".
Sul fronte della politica la tragica vicenda napoletana assume sfumature diverse. Per Mara Carfagna, consigliera comunale di Fi e vicepresidente della Camera "la situazione dell'ordine pubblico a Napoli è fuori controllo. Troppi ragazzi senza speranza cadono nelle mani della criminalità. Probabilmente il carabiniere si è difeso, ma questo non cancella il dolore per una giovane vita spezzata".
Il leader della Lega Matteo Salvini invece si schiera subito: "Quando muore un ragazzo è sempre un dramma, ma nessuno può attaccare un Carabiniere che, aggredito, ha reagito per difendere la sua vita e la sua fidanzata. In pochi Paesi scene così". Il parlamentare napoletano del M5S Alessandro Amitrano si rivolge al Governo cioè al suo Movimento: "Lancio un appello al Governo: vari subito un piano integrato per contrastare il crimine e prevenire la devianza giovanile a Napoli.
Lo Stato deve essere più presente ed efficiente in città". Giorgia Meloni la leader di Fdi rispolvera la ricetta storica della destra: "È emergenza sicurezza a Napoli. Serve l'Esercito e una legge speciale".
Graziella Pagano segretario regionale di Iv rompe gli indugi nel centrosinistra: "Bisogna fermare questa deriva "sudamericana" della città. Occorre ripristinare l'ordine e la legalità. Non si tratta di rincorrere la destra su questi temi, ma ribadire che il diritto alla sicurezza non ha bandiere di partito. È solo buon senso".
l Pd napoletano con il segretario Marco Sarracino, il presidente Paolo Mancuso, l'ex magistrato Aldo De Chiara e il parlamentare Paolo Siani, ha chiesto un incontro al Prefetto: "È necessario avere delucidazioni sull'accaduto e tracciare una linea comune per contrastare il fenomeno delle baby gang, accelerare il recupero scolastico e sociale dei ragazzi affinché possano avere opportunità nella loro vita".
Per Tommaso Delli Paoli segretario nazionale degli operatori di Polizia "La morte di un ragazzo di 15 anni a seguito di un tentativo di rapina a danno di un giovane Carabiniere sta a dimostrare che la microcriminalità continua a generare paura e insicurezza".
di Valentino Di Giacomo
Il Mattino, 2 marzo 2020
Intervista a Francesco Cananzi, Segretario nazionale di Unicost, ex componente del Csm e oggi giudice al Tribunale di Napoli. "Questa vicenda fa riflettere molto sul tasso di violenza minorile enorme che c'è in città. Certo, non si può entrare nel merito del caso perché andranno fatte tutte le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria, solo dopo si potrà giudicare cosa sia realmente avvenuto. Intanto registriamo sicuramente una tragedia per la morte di un ragazzo di 15 anni e anche per il militare coinvolto".
Il magistrato Francesco Cananzi è consapevole che i passi da fare per evitare queste tragedie sono ancora tanti. L'ennesima morte di un ragazzino napoletano interroga le coscienze, ma soprattutto offre ancora una volta la sensazione di un fallimento dello Stato.
Cosa non funziona?
"La risposta non può che essere corale da parte di tutte le componenti dello Stato mettendo al centro tutti gli attori sociali. È evidente che la parola chiave per dare un segnale non può essere solo la repressione fatta da magistrati e forze dell'ordine, ma soprattutto ci vuole una grande attività di prevenzione attraverso la scuola. Bisogna fare rete per individuare queste sacche di disagio e intervenire in tempi rapidi".
Servono nuove norme o leggi speciali per Napoli di cui si torna a parlare? E ancora: l'abbassamento dell'età imputabile a 14 anni può funzionare?
"Quando ero componente del Csm tenemmo un plenum straordinario proprio a Napoli per affrontare la piaga delle baby gang. Facemmo alcune proposte, come è competenza del Consiglio superiore della magistratura. Dicemmo che non serve la riduzione dell'età imputabile, ma forse può essere utile introdurre e ampliare la possibilità di arrestare i minori per alcune fattispecie di reati che oggi non sono previsti. Questo servirebbe soprattutto per superare quel senso di impunità, anche pienamente consapevole, che troppo spesso avvertono i minori sapendo di non poter essere arrestati. Chiaramente è un discorso in generale, che non riguarda il caso specifico perché non sappiamo se questo ragazzino appartenesse a una gang".
In Parlamento c'è la proposta di portare l'obbligo scolastico a 18 anni, magari tenendo di più a scuola questi ragazzini certi comportamenti possono essere corretti...
"Certo, ma non serve solo far restare più tempo i ragazzi a scuola, ma è anche necessario potenziare l'istituzione scolastica e soprattutto creare una rete di comunicazione tra i vari attori sociali. In questi anni anche la magistratura minorile sta facendo tantissimo. Tra gli interventi più efficaci c'è sicuramente quello di poter togliere la potestà genitoriale per quelle mamme e i papà che non mandano i figli a scuola, ma per fare questo c'è bisogno di risorse e di investimenti soprattutto a Napoli per riuscire a dare una risposta corale da parte dello Stato a questi fenomeni".
Proprio osservando le dinamiche di familiari e amici del ragazzo resta grave la reazione di distruggere un pronto soccorso come pure quei colpi di pistola esplosi contro la caserma dei carabinieri. Come si interviene?
"Reazioni di questo tipo mettono a repentaglio la sanità pubblica, tanto più in momenti di emergenza legati al coronavirus. Su questo vanno fatti interventi immediati. Una volta negli ospedali c'erano i presidi di polizia, poi per razionalizzare i costi sono stati tagliati. Servono nuove assunzioni di agenti perché non bastano interventi tampone, come l'invio di contingenti da altre parti d'Italia secondo logiche solo emergenziali".
Queste reazioni contro i beni pubblici sono dovute al fatto che tutto ciò che è Stato è vissuto come un nemico?
"Può essere vero però bisogna farsi anche la domanda di come lo Stato si presenta ai cittadini. Se si presenta solo con le manette e non anche con servizi adeguati rischia di apparire come un nemico. Su questo la responsabilità è politica che deve garantire la qualità dei servizi senza dimenticare il lavoro che serve come il pane per togliere i ragazzi dai tentacoli della camorra".
di Adolfo Scotto di Luzio
Il Mattino, 2 marzo 2020
La stessa città che pochi giorni fa ha ospitato il vertice tra il capo del governo italiano Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è diventata nel giro di poche ore la scena di una catena di episodi che ha dell'incredibile. A poca distanza dalla sede della Regione Campania, un ragazzo di sedici anni ha provato a rapinare a volto coperto un carabiniere in borghese e fuori servizio puntandogli, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, una pistola in faccia. L'uomo ha risposto sparandogli alla testa e al torace.
Decine e decine di persone hanno preso d'assalto l'ospedale vecchio Pellegrini nel cuore di Napoli dove era stato portato in fin di vita il giovane e che sta a pochi metri in linea d'aria dalla Questura e dal comando provinciale dell'Arma - e da quel bar dove una foto che ha fatto il giro del mondo ha immortalato i due politici davanti a caffè e brioches. Il pronto soccorso è stato completamente devastato, i danni ammontano a centinaia di migliaia di euro, medici e infermieri colpiti da una furia scatenata da un gruppo pare molto esteso di parenti e amici della vittima.
La mattina dopo, per i danni riportati, il Pronto soccorso è stato chiuso, per essere riaperto solo in serata. Negli stessi momenti due persone a bordo di uno scooter hanno inscenato un rodeo intimidatorio davanti alla caserma Pastrengo, sparando in aria colpi di pistola che erano rivolti non solo contro i carabinieri ma, con molta probabilità, contro i parenti di uno dei complici, un ragazzo costituitosi nella notte, che venivano ascoltati in quel momento dai soldati dell'Arma. Per chi conosce Napoli tutto è accaduto nel perimetro di pochi isolati: non ai margini di una periferia degradata, bensì nel cuore di una città fitta di vita popolare e di istituzioni.
Ecco, io credo che non esista oggi in Europa un'altra città in cui accadano cose del genere. Siamo di fronte ad un'eccezione napoletana che chiede di essere compresa nelle sue diverse componenti. Un'eccezione che è maturata nel quadro di un crescente abbandono, di una vera e propria scomparsa in questi anni di Napoli dai radar della coscienza civile del nostro Paese.
La prima questione è, naturalmente, la giovane età del ragazzo ucciso, sulle circostanze della cui morte è in corso in queste ore un'indagine e che solo la magistratura potrà accertare. Da molto tempo, tuttavia, Napoli assiste a fenomeni delinquenziali gravissimi che coinvolgono adolescenti e spesso poco più che bambini. Almeno dalla metà degli anni Ottanta, quando, secondo l'allora ministro dell'Interno Oscar Luigi Scalfaro, nel capoluogo partenopeo era ben riconoscibile, accanto alla criminalità organizzata vera e propria, un allarmante fenomeno di "gangsterismo minorile" (così si esprimeva allora il ministro, non disponendo ancora della formula poi ampiamente divulgata di baby gang).
Un filo rosso arriva da lì fino ai giorni nostri, alle cosiddette "stese", alle molte tragiche aggressioni di cui altri adolescenti sono state le vittime indifese: da Arturo a Gaetano, il quindicenne pestato a sangue all'uscita della metropolitana di Chiaiano, per citare solo alcuni degli episodi che più di altri hanno impressionato in questi anni l'opinione pubblica.
In tutti questi casi gli attori della violenza criminale occupano una posizione giuridicamente ambigua, legata esplicitamente all'età anagrafica dei delinquenti, che mette in scacco non solo l'ordinamento, con le sue categorie di imputabilità e maturità psichica, ma l'intero apparato socio-educativo che proprio l'estrema difficoltà di trattare questi soggetti con gli strumenti del diritto penale chiama in causa.
Sul terreno dell'eccezione napoletana, la giustizia non ha mani adeguate per intervenire, ma l'idea di non delegare ad essa i temi della delinquenza minorile, attraverso approcci di carattere sostitutivo (punti di ascolto, centri polivalenti, inclusione sociale), non ha prodotto nessun risultato socialmente apprezzabile. C'è un limite irriducibile che la città oppone tenacemente a qualsiasi tentativo di trattamento in senso moderno della devianza sulla base di tecniche di controllo a base psico-pedagogica.
In una società come quella napoletana, che storicamente non ha conosciuto il rapporto tra lavoro salariato e capitale come principio fondamentale di organizzazione sociale, lo scarto tra i codici culturali di chi opera per il recupero e quelli dei loro destinatari è troppo ampio per non essere preso in considerazione.
Questo scarto emerge con chiarezza negli episodi scatenati dalla morte del giovane rapinatore. L'assalto all'ospedale e l'incursione armata contro la caserma dei carabinieri evidenziano una capacità di mobilitazione che avviene sulla base di una struttura parentale allargata in grado di spingere decine di persone ad una violenza che le forze dell'ordine presenti sul posto non potevano in nessun modo fronteggiare.
Non siamo di fronte a generiche forme di aggressione ai danni di medici, infermieri e ambulanze, ma ad un principio di mob urbano che nessuna società industriale europeo-occidentale conosce più da tempo in queste forme specifiche. Simili reti sociali sono sostanzialmente impenetrabili e vanno fronteggiate con strumenti repressivi adeguati.
Questo punto è a mio avviso molto importante, perché sulla scena della criminalità napoletana non agiscono come si tende a credere di solito "ragazzini", ma esponenti anagraficamente giovani di formazioni sociali criminali con un forte insediamento popolare. Non dobbiamo cioè fronteggiare semplicemente degli individui e i loro atti, ma gruppi sociali di natura criminale di cui i singoli tanto più se in giovane età sono la parte più esposta.
E questo per ragioni che sfuggono ormai largamente alla nostra comprensione. Mi riferisco all'importanza che in certi ambienti giovanili collocati immediatamente sotto la soglia della società legale assumono "valori" generalmente estranei ad una società che al contrario si vuole pienamente acculturata, quali forza, energia, vitalità, coraggio ed ostentazione virile.
Le ragioni per le quali troppo spesso questi giovani praticano la violenza, subendone il più delle volte le tragiche conseguenze, sono essenzialmente di natura morale e chiamano in causa tutto l'ambiente della loro formazione. Estirparne le radici è la questione oggi aperta del caso Napoli. Un caso, appunto e non una serie di episodi criminali. La terza città italiana e non il quartiere periferico di una metropoli.
C'è un'ultima considerazione alla quale conviene prestare attenzione, vale a dire la circostanza che l'ospedale napoletano è stato assaltato nel corso di una settimana drammaticamente segnata da un'emergenza sanitaria globale. È una spia ulteriore dello scollamento profondo tra il mondo in cui è sprofondata la criminalità napoletana e il resto del mondo. Una sfasatura radicale, che dice del livello allarmante in cui sta precipitando la crisi della città.
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