di Carmelo Sardo
malgradotuttoweb.it, 30 luglio 2018
Ci sono morti silenziose, di cui nessuno parla. Non fanno "cassetta", come si dice. Scivolano nell'indifferenza e vengono seppellite nell'oblio. Quello stesso oblio in cui gli uomini che sono stati, annaspavano nelle loro vite inutili, prima che decidessero di farle sfumare per sempre. Sono le morti nelle nostre carceri. I suicidi dei detenuti, che non leggerete in nessun giornale, non ascolterete in nessun tg. A meno che il detenuto non fosse "famoso".
Adnkronos, 30 luglio 2018
Giro di vite sulla custodia cautelare in carcere, per rendere più rigidi i criteri necessari per applicare tale misura. A chiederlo è il deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli, con una proposta di legge sottoscritta anche dal capogruppo, Francesco Lollobrigida, e da altri colleghi dello stesso partito.
di Carlo Bonini e Fabio Tonacci
La Repubblica, 30 luglio 2018
Come un consumato Fregoli, il ministro dell'Interno Matteo Salvini da due mesi ripropone un identico canovaccio. Spararne ogni giorno una, possibilmente più grossa di quella precedente. Per ingrassare la paura. La legge slitta a settembre. La riduzione della protezione umanitaria si scontra con le regole Ue, lo stop alle richieste d'asilo con la Costituzione
di Antonio Polito
Corriere della Sera, 30 luglio 2018
La favola di "italiani brava gente" non regge: non c'è un vaccino che ci metta al riparo dai problemi di razzismo che ancora affrontano Paesi di più antica immigrazione. Il pericolo del razzismo in Italia esiste, e non è una "invenzione della sinistra", come dice il ministro Salvini. Se lo fosse, viste le condizioni attuali della sinistra, sarebbe facilmente scongiurato.
La Repubblica, 30 luglio 2018
Il vicepremier, in un'intervista al Sunday Times, accusa la sinistra di voler favorire l'immigrazione con la scusa della bassa natalità. E suggerisce alla premier britannica di tenere un atteggiamento più inflessibile nei confronti dell'Unione europea. Poi sui social scrive "tanti nemici tanti onore". E scoppia il caso.
Parlare di razzismo in Italia, per Matteo Salvini, è una follia. Non c'è nessun allarme, secondo il ministro dell'Interno. Nelle ore di due nuove aggressioni a migranti - una a Partinico e l'altra a Latina, finita con la morte di un cittadino marocchino - Salvini prima definisce il razzismo una invenzione della sinistra. Poi aggiunge che il problema in realtà è un altro. "Ricordo che i reati commessi ogni giorno in Italia da immigrati sono circa 700, quasi un terzo del totale, e questo è l'unico vero allarme reale contro cui da ministro sto combattendo", dice il leader leghista. E aggiunge: "Aggredire e picchiare è un reato, a prescindere dal colore della pelle di chi lo compie, e come tale va punito. Ma accusare di razzismo tutti gli italiani ed il governo in seguito ad alcuni limitati episodi è una follia".
Dall'opposizione fioccano le repliche. Il presidente Pd, Matteo Orfini: "Il ministro dell'interno, commentando l'aumento di violenze razziste, dichiara che l'emergenza razzista non esiste ed è un'invenzione della sinistra. Confermando così che un'emergenza razzista c'è. E che il ministro dell'interno ne è la causa".
Ma c'è un'altra frase, pronunciata da Salvini nelle ultime ore, che fa discutere. "Tanti nemici, tanto onore!", scrive postando un articolo che riporta gli attacchi nei suoi confronti da parte di intellettuali, sinistra, cattolici, riviste. L'espressione "tanti nemici tanto onore" appartiene storicamente alla retorica propagandistica di Benito Mussolini, ricorda in una nota il capogruppo alla Camera di Liberi e uguali, Federico Fornaro.
Mentre Nicola Fratoianni definisce Salvini "razzista e nostalgico del Duce". E per il Pd interviene il governatore del Lazio e candidato alla segreteria, Nicola Zingaretti: "Mussolini ha distrutto e umiliato l'Italia con un drammatico prezzo di sangue. Se questo è l'obiettivo di Salvini, i suoi nemici sono gli Italiani. Ma forse fa queste boutade per nascondere la verità: il governo, a parte le chiacchiere, è un fallimento". E Matteo Orfini: "Chi ha giurato sulla Costituzione nata dalla lotta antifascista non si deve permettere di rendere omaggio a Mussolini. Salvini si scusi. O se ne vada a fare il fascistello lontano dal ministero".
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018
Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 1 giugno 2018 n. 24742. In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'articolo 110 del codice penale, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Lo hanno detto i giudici penali della Cassazione con la sentenza n. 24742del 1 giugno 2018.
L'orientamento riprende quello delle sezioni Unite, 30 ottobre 2003, Andreotti, quando la Corte, definendo "pigro" e fondato su una errata interpretazione dei criteri normativi applicabili in tema di concorso di persone il ragionamento della Corte di appello, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisata la responsabilità concorsuale degli imputati ricorrenti rispetto a quantitativi di sostanza stupefacente, rinvenuti nella disponibilità di altri coimputati, e ciò lo aveva fatto senza spiegare convincentemente le ragioni del ravvisato coinvolgimento concorsuale.
L'affermazione della Corte, che richiama l'importanza di spiegare le modalità del singolo contributo concorsuale, è di particolare rilievo ove si consideri la difficoltà probatoria che, di volta in volta, può esistere nei casi in cui deve dimostrarsi se si verte in ipotesi di mera connivenza non punibile ovvero se la presenza accertata sul luogo del reato può assurgere o no a vero e proprio contributo concorsuale.
Sotto il primo profilo, come è noto, vi è la connivenza non punibile ove l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, mentre si ha concorso nel reato, penalmente rilevante, ogni qualvolta l'agente partecipa in qualsiasi modo alla realizzazione dell'illecito e, quindi, anche quando con la propria presenza agevola o rafforza il proposito criminoso altrui (tra le tante, sezione V, 24 giugno 2008, Venuto).
Sotto l'altro profilo, è affermazione costante quella secondo cui la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (tra le altre, sezione V, 5 ottobre 2007, Congiu e altro).
Più in generale, in tema di concorso di persone, la giurisprudenza è univoca nel ritenere che l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo - in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione - alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti.
Da ciò consegue che, mentre rimane estranea alla figura del concorso l'attività diretta a favorire gli autori del reato posta in essere dopo che questo fu commesso, la preventiva promessa o prospettazione di tale aiuto, che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, integra già a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, cosicché il concorrente che abbia svolto il compito assegnatogli risponde non solo del reato o dei reati alla cui commissione abbia materialmente partecipato, ma anche di quelli eseguiti dai complici nell'ambito dell'unitario programma criminoso nel quale le singole condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in funzione del medesimo obiettivo perseguito in diversa misura dai correi (cfr., di recente, Sezione I, 27 aprile 2017, Proc. gen. App. Torino e altri in proc. Spagnolo e altri).
È poi altresì pacifico che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro; mentre il contributo acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (sezione II, 15 febbraio 2107, Squillante).
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018
Cassazione 34800/2016. La "vanità" nella rete non perdona e può costare caro. Fingere di essere un'altra persona, spacciarsi per single quando si è invece sposati, usare come fotografia del proprio profilo sui social network quella di un'altra persona, magari nota. Sono alcuni esempi delle nuove falsificazioni digitali che negli ultimi anni sono finite sotto la lente dei giudici, dando vita a una giurisprudenza fatta di fake, finti status e identità inesistenti. L'obiettivo degli autori è quello di avere più visibilità, ingannare gli utenti o estorcere denaro. Il reato presupposto è sempre lo stesso: la sostituzione di persona, punita con la reclusione fino a un anno e procedibile d'ufficio.
Eppure, gli autori sembrano non temere le conseguenze delle attività ingannatorie online, soprattutto se si muovono con un nickname o usano falsi account. Tutti accorgimenti che, da soli, non scongiurano l'eventualità di un processo penale.
L'attribuirsi uno status fittizio - Per la Corte di cassazione è reato anche spacciarsi per single quando si è sposati. Lo ha stabilito con la pronuncia 34800 del 15 giugno 2016, che mette in guardia gli utenti dall'uso di falsi status sui social network. Così come integra il reato anche soltanto utilizzare come foto del proprio profilo Facebook l'immagine di un'altra persona, come ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 4413 del 10 ottobre 2017.
Si tratta di un reato contro la fede pubblica: a essere tutelata è la fiducia che gli altri utenti della rete devono poter riporre nelle identità altrui. A pesare sono non soltanto le falsificazioni delle identità ma anche le false attribuzioni di qualità alle quali la legge attribuisce effetti giuridici, come lo stato civile o l'età. Già da tempo, poi, i giudici avevano sottolineato che la finalità non deve essere necessariamente economica: il vantaggio descritto dalla norma può essere dato anche semplicemente dalla visibilità, nuovo patrimonio degli utenti della rete. Per la legge, il profilo digitale costituisce oggi una proiezione di diritti della personalità nella comunità virtuale.
Il nickname altrui - Non salva nemmeno usare un nickname o un fake di un personaggio famoso. Ad avviso dei giudici, anche gli pseudonimi utilizzati in rete hanno una dimensione concreta, in grado da sola di produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui. Per questo, quando non ci sono dubbi sulla riconducibilità del nickname a una persona fisica, questo ha natura di "contrassegno identificativo" e può condurre a una responsabilità penale.
La falsa identità per truffe - Più spesso le falsificazioni delle identità passano attraverso la commissione di altri reati, come la truffa. È il caso di chi crea falsi account per accedere al car sharing (e poi si tradisce usando un'utenza realmente nella sua disponibilità) oppure per godere di un buon rating online per ottenere un credito da privati, il cosiddetto peer landing.
È pacifica ormai la giurisprudenza delle sostituzioni di persona che si aggiungono alle estorsioni. L'autore si finge un'altra persona per attirare a sé virtualmente un possibile partner al quale chiede fotografie o video erotici per poi ricattarlo se si rifiuta di pagare una certa somma di denaro. La tecnologia ha poi modificato le possibili modalità esecutive del reato, ad esempio in tutti i casi in cui l'autenticazione dell'interessato avvenga attraverso tecniche biometriche o di identificazione facciale.
L'identità digitale è ormai espressamente tutelata dalla legge 119/2003, che ha inserito nell'articolo 640-ter del Codice penale l'aggravante per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso "con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale". Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (2016/679) ha, tra gli obiettivi, anche quello di rendere meno attaccabili i database e, di conseguenza, ridurre la possibilità di sostituzioni di persona e accessi abusivi in generale.
di Ciro Formisano
Metropolis, 30 luglio 2018
Il 34enne Michele Chierchia ritrovato cadavere in carcere. Era stato condannato a 6 anni di reclusione nel processo ai pusher torresi. È stato trovato morto in carcere, a Poggioreale, nella sua cella del padiglione Avellino, sabato mattina. Dalle prime indagini pare che si tratti di un suicidio.
Una tesi ribadita anche dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria che ieri ha diramato un comunicato ufficiale sulla vicenda. La tragedia sarebbe avvenuta, sempre secondo la ricostruzione degli agenti, durante l'ora d'aria all'interno della struttura penitenziaria nel braccio di alta sicurezza. Approfittando dell'assenza dei compagni di cella - usciti nel cortile - Chierchia si sarebbe tolto la vita. Il suo corpo è stato ritrovato diverso tempo dopo il decesso.
La Procura della Repubblica di Napoli ha avviato subito un'inchiesta per far luce sulla vicenda. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia e verranno ascoltati anche alcuni detenuti. Pochi giorni fa un altro detenuto si è suicidato, sempre all'interno del penitenziario napoletano. Si trattava di un pregiudicato originario dell'area nolana.
Il personaggio - Chierchia stava scontando una condanna non definitiva a 6 anni di reclusione per spaccio di droga. Il 34enne, nel gennaio del 2015, fu uno degli indagati coinvolti nel maxi-blitz "Free Tower", la mega-inchiesta che ha decapitato il sistema spaccio tra Torre del Greco e Torre Annunziata. In tutto 54 arresti. In primo grado Chierchia è stato condannato a 7 anni di reclusione. Pena poi ridotta, il 28 novembre del 2017, dalla Corte d'Appello di Napoli.
Una sentenza della quale non sono ancora state depositate le motivazioni, come confermato da alcuni dei legali del collegio difensivo. Anche se quasi tutti gli imputati hanno già annunciato ricorso in Cassazione. Secondo quanto riferito dal Sappe, Chierchia sarebbe tornato un uomo libero nel 2024.
L'allarme - Una vicenda che - aspettando i risvolti delle indagini - riaccende i riflettori sulle condizioni di disagio con cui sono costretti a fare i conti i detenuti nelle carceri italiane. Secondo il Sappe, nel primo semestre del 2018 ci sono stati 5.157 atti di autolesionismo, 46 morti per cause naturali, 24 suicidi e 585 tentativi di suicidio sventati in tempo. Solamente in Campania i suicidi sventati sono stati 48 in sei mesi. "Da tempo - secondo Donato Capece, segretario generale Sappe - la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati". Nell'ultimo anno, sempre in Campania, sono 5 i suicidi accertati e 77 i tentativi di suicidio evitati dagli uomini della polizia penitenziaria.
Il precedente - Una vicenda che comunque riporta alla mente la tragedia del febbraio del 2017. Quando, sempre nel carcere di Poggioreale, venne ritrovato il corpo senza vita di un altro pregiudicato di Torre del Greco. Si chiamava Vincenzo Panariello, 38 anni.
Anche in quella circostanza il cadavere dell'uomo venne ritrovato all'interno della sua cella. L'uomo, arrestato perché considerato organico a un'organizzazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga, aveva chiesto, poco prima, il trasferimento in un diverso padiglione del penitenziario napoletano.
Il Sole 24 Ore, 30 luglio 2018
Impugnazioni penali - Provvedimenti impugnabili - Provvedimento di natura interlocutoria - Controversia su proprietà beni sequestrati - Inoppugnabilità. In tema di inoppugnabilità del provvedimento con il quale il giudice penale rimette le parti innanzi al giudice civile per la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose poste sotto sequestro, in assenza di una previsione espressa di legge e dunque al di fuori dell'ambito delineato dall'articolo 568, comma 1, c.p.p., per stabilire se i controlli impugnatori siano oggetto di tacita previsione, occorre fare riferimento alla natura dell'atto e alla sua capacità di incidere sui diritti, e, in generale, sulle posizioni soggettive delle parti. Gli atti meramente ordinatori, che non provvedono sulle pretese delle parti e che si limitano a collocare secondo un diverso ordine processuale il momento di valutazione e quindi di decisione delle richieste, non sono impugnabili.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 9 luglio 2018 n. 31088.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento - Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie. È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice penale (nella specie il Tribunale del Riesame), investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 13 agosto 2014 n. 35665.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - Procedimento - Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Impugnabilità - Esclusione. Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti a giudice civile, è inoppugnabile. Per identità di ratio, deve ritenersi inoppugnabile il provvedimento con il quale il predetto provvedimento di rimessione sia stato emesso in sede riesame, in primis per il principio di tassatività delle impugnazioni - non essendone espressamente prevista l'impugnabilità, e comunque per il suo carattere meramente interlocutorio, che lo rende non assimilabile al provvedimento che abbia deciso in ordine ad una richiesta di riesame.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 18 giugno 2010 n. 23662.
Esecuzione - Impugnazioni - Provvedimenti giurisdizionali - Aventi contenuto ordinatorio e non decisorio - Impugnabilità - Esclusione. Poiché le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento giurisdizionale, la necessità della cui eliminazione integra il requisito indefettibile dell'impugnazione costituito dall'interesse ad impugnare, possono scaturire solo dai provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio - e cioè che incidano sui diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva della Stato - esulano dall'ambito dell'impugnazione tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul "petitum", sì da non determinare di per sé soli alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rilevata la possibilità di una controversia sulla loro proprietà, aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile ai sensi dell'articolo 676, comma secondo, cod. proc. pen.).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 13 ottobre 1995 n. 3724.
di Paolo Di Stefano
Corriere della Sera, 30 luglio 2018
Il sociologo aveva fondato la comunità "Borgo di Dio" per promuovere manifestazioni e digiuni per combattere le resistenze della tradizione feudale. Si può purtroppo commentare come uno dei tanti casi di razzismo, ma l'episodio di Partinico ha un retrogusto particolare. Perché Partinico è il paese tra Palermo e Trapani in cui dal 1954 si impegnò il sociologo, scrittore, poeta, attivista della non violenza Danilo Dolci, che a Trappeto aveva fondato una comunità chiamata "Borgo di Dio" pronta a promuovere manifestazioni e digiuni per combattere sul campo le resistenze della tradizione feudale e del potere.
Oltre all'animazione sociale e al lavoro sul fronte educativo in una zona culturalmente depressa, sarebbero state le denunce contro la pesca di frodo attuata dal banditismo a rendere sempre più sgradito il "sovversivo" Dolci alle istituzioni: specie quando la popolazione si mobilitò per uno "sciopero alla rovescia" con centinaia di disoccupati impegnati a riattivare le strade comunali abbandonate. Da quell'esperienza, nel novembre 1955, sarebbe uscito per Laterza un libro eccezionale, "Banditi a Partinico" (riproposto nel 2009 da Sellerio), che fece conoscere anche fuori dai confini italiani le pietose (e illegali) condizioni di vita in certe zone della Sicilia.
Le prime trenta pagine sono un referto sociologico sulla comunità (le scuole, le parrocchie, il lavoro dei braccianti, lo stato della sanità, il "luridume", la vigilanza) con la proposta di soluzioni pratiche quali, per esempio, la costruzione di una diga sul fiume Jato per avere un'"acqua democratica". Segue un corpo centrale in cui i racconti "bruti" in prima persona dei poveri di Partinico si alternano con le considerazioni crude dell'autore: i "banditi" non sono solo i fuorilegge dei "motopescherecci" ma sono anche i "vinti" messi al bando dallo Stato.
Nella prefazione, Norberto Bobbio illustrava la "rivoluzione dal di dentro" di Dolci, rendendo omaggio al combattente che denunciava la fame, la follia e la protervia in un angolo d'Italia non ancora sfiorato dal boom economico. In prima edizione, il volume avrebbe dovuto contenere le fotografie di Enzo Sellerio, che per un problema tecnico-editoriale furono eliminate. L'uscita del libro-inchiesta colpì intellettuali stranieri, come Sartre, l'Abbé Pierre e Bertrand Russel, ma la lotta di Dolci culminò nell'arresto e nel rinvio a giudizio degli altri organizzatori.
Il recente episodio di razzismo non può che rimandare a quella battaglia non violenta di Dolci e della sua comunità intesa a debellare il sopruso e la povertà. Sessant'anni dopo scopriamo che gli stessi strumenti evocati allora, istruzione e autocoscienza civile, sarebbero indispensabili oggi per garantire convivenza e armonia sociale. Non meraviglia che oggi sono gli immigrati africani a subire la violenza degli eredi diretti di quei disgraziati che Dolci voleva "salvare" dall'emarginazione. Colpisce eccome, invece, che il giovane cameriere senegalese aggredito abbia usato parole che sembrano suggerite da Danilo Dolci: "Non ho reagito perché non alzo le mani, mi potevo difendere ma gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si alzano le mani".
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